(1) Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“2. La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell’opera o della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell’importo totale di spesa presunta, sono approvate dall’assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell’importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico.”