(1) Il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e per l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.”