(1) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:
“Art. 6/bis (Qualifica delle stazioni appaltanti)
1. Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.”