(1) Il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 è così sostituito:
“1. Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.”