1. I componenti del Comitato di cui all’articolo 4, comma 1, sono designati dalle organizzazioni da rappresentare o, se esistente, dalla relativa federazione.
2. La Giunta comprensoriale o la Giunta comunale di Bolzano nominano i componenti del Comitato sulla base delle proposte pervenute e previo parere dei comuni dell’ambito territoriale di riferimento. Per ogni componente è nominato un supplente. In caso di mancato accoglimento della prima proposta, la seconda proposta deve essere necessariamente approvata.
3. Il/La presidente e il sostituto/la sostituta sono eletti dal Comitato durante la sua prima seduta.