1. In caso di revoca del contributo o se dai controlli emerge che il contributo non è stato utilizzato per i fini previsti o se vengono rilevate altre irregolarità in merito al rendiconto e/o alla realizzazione del progetto, verranno applicate le seguenti sanzioni:
a) restituzione all’amministrazione provinciale del contributo sul corrispondente capitolo del bilancio provinciale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; il contributo deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione;
b) esclusione della richiedente dalla concessione dei contributi oggetto dei presenti criteri per un periodo massimo di tre anni.
2. Se una richiedente non realizza il progetto, viene esclusa per un anno dalla concessione dei contributi di cui ai presenti criteri. In caso di recidiva si ha l’esclusione per tre anni dalla concessione dei contributi.
3. Le sanzioni non si escludono a vicenda e vengono comunicate per iscritto ai soggetti interessati; le sanzioni sono comminate a prescindere da ogni altro provvedimento previsto dalla legge.