1. Se in sede di liquidazione o dopo la liquidazione del contributo si accertasse che i lavori non corrispondono alle prescrizioni in materia di tutela dei beni culturali o in materia edilizia o che sono state rese dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo, alla persona beneficiaria viene revocato l’intero contributo; qualora il contributo fosse già stato erogato, essa dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.