1. Ai fini dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni:
a) “edifici e fondi privati con destinazione di pubblica utilità”: edifici e fondi di proprietà privata destinati a soddisfare interessi di natura pubblica e sociale (ad es. case di riposo, associazioni non profit, onlus, ecc.);
b) “edifici e fondi privati con destinazione a scopo di lucro”: edifici e fondi di proprietà privata destinati esclusivamente alla realizzazione di un guadagno per il proprietario (ad es. fabbriche, negozi, ecc.);
c) “spese di gestione”: spese per il personale, spese di pulizia e per le utenze (riscaldamento, climatizzazione, energia elettrica) e assicurazioni;
d) “spese di manutenzione ordinaria”: spese finalizzate a conservare in buono stato gli immobili, mantenendoli idonei all’uso cui essi sono adibiti, con esclusione di ogni modifica sia alla destinazione d’uso che allo stato dei locali;
e) “spese di manutenzione straordinaria”: spese per la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali dell’edificio esistente, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio provinciale Beni archeologici;
f) “regolare apertura al pubblico”: la struttura museale è aperta al pubblico per almeno 150 giorni all’anno;
g) “occasionale apertura al pubblico”: la struttura museale è aperta al pubblico solo occasionalmente; la collettività viene informata sugli orari di apertura;
h) “fruizione pubblica”: possibilità per il pubblico di accedere a strutture che sono state musealizzate nel rispetto delle esigenze di conservazione e tutela dei beni culturali.