1. Il rendiconto è composto da:
a) la domanda di cui all’articolo 16, che deve contenere che le pubblicazioni o le attività editoriali agevolate sono state realizzate interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero, o, in caso di realizzazione parziale, l’indicazione della percentuale di realizzazione;
b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale delle spese ammesse, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. Questo elenco deve essere redatto secondo il modulo apposito messo a disposizione dell’Ufficio provinciale competente.
2. In caso di rendicontazione dei contributi per pubblicazioni devono essere presentati anche tre esemplari della pubblicazione incentivata.
3. Le case editrici devono inoltre allegare l’elenco del personale e il resoconto delle attività dallo stesso prestate nella realizzazione della pubblicazione.