1. I contributi possono essere concessi a:
a) enti, fondazioni, associazioni (incluse le federazioni), cooperative e comitati di seguito denominati organizzazioni;
b) case editrici per programmi, progetti e traduzioni di particolare rilevanza culturale per il territorio provinciale.
2. Le organizzazioni devono:
a) essere senza scopo di lucro;
b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;
c) disporre di una struttura organizzativa idonea;
d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto.
3. Le case editrici devono:
a) disporre di una struttura organizzativa idonea;
b) svolgere un’attività di pubblicazione regolare e qualificata;
c) avere la loro sede in Alto Adige o in un altro Stato membro dell’Unione europea oppure in Svizzera;
d) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio o, in caso di imprese straniere senza sede in Italia, essere iscritte nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza;
e) dimostrare un’esperienza di almeno tre anni nel settore dell’editoria.
4. La gestione economico finanziaria dei richiedenti deve attenersi ai principi di economicità e trasparenza.
5. I contributi per pubblicazioni possono essere concessi anche a persone singole, purché siano originarie della provincia di Bolzano o vivano nel territorio provinciale.