1. Il periodo di pascolo di bovini non può avere una durata inferiore ai 60 giorni consecutivi.
2. Il movimento dei bovini deve essere comunicato come prescritto dalla decisione della Commissione 2001/672/CE, del 20 agosto 2001, e successive modifiche, e viene riportato in una banca dati degli animali.
3. Durante tutta la durata del pascolo deve essere assicurata la periodica sorveglianza degli animali. Vitelli di una età inferiore a 6 mesi devono essere controllati almeno una volta al giorno.
4. Il carico di bestiame massimo sulla superficie di pascolo non può essere superiore a 1,0 unità bovina adulta per ettaro.
5. Durante il periodo al pascolo gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione degli animali.
6. L’impegno ha la durata di un anno.
7. Sulle superfici di pascolo sono vietati l’utilizzo di concimi minerali, diserbanti e pesticidi e qualsiasi lavorazione del terreno senza autorizzazione.