1. Sono previste agevolazioni per:
a) organizzazioni e istituzioni con sede in provincia di Bolzano o all’estero, fondate o dirette da emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero, oppure che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente a favore dei seguenti gruppi destinatari: emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero nonché lavoratrici e lavoratori frontalieri; le organizzazioni e istituzioni devono avere i seguenti requisiti:
1) non avere scopo di lucro;
2) avere una struttura democratica;
3) essere iscritte nel registro delle organizzazioni e istituzioni attive a favore degli emigrati, di cui all’articolo 4 della legge provinciale;
b) persone residenti all’estero, nate in provincia di Bolzano, che hanno avuto per almeno quattro anni la residenza in provincia di Bolzano e che dimostrino di aver avuto un domicilio continuativo all’estero, per motivi di lavoro, di almeno tre anni; un periodo di tempo superiore a sei mesi viene calcolato comunque come anno intero; l’eventuale rientro in provincia di Bolzano non deve essere avvenuto da più di due anni;
c) i familiari ovvero i discendenti delle persone di cui alla lettera b), purché certifichino la propria residenza all’estero.