1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle agevolazioni concesse nell’esercizio finanziario precedente.
2. I controlli a campione sono eseguiti da personale dell’ufficio competente.
3. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di concessione delle agevolazioni si stabilisce quali agevolazioni sottoporre a controllo.
4. La determinazione delle agevolazioni da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio effettuato da una commissione. Tale commissione è così composta:
a) dalla direttrice o dal direttore di ripartizione competente;
b) dalla direttrice o dal direttore d’ufficio competente;
c) da una collaboratrice amministrativa o un collaboratore amministrativo dell’ufficio competente, che funge anche da segretaria o segretario.
5. La direttrice o il direttore d’ufficio competente può fare eseguire ulteriori controlli ritenuti necessari.