1. L’esonero temporaneo del secondo ciclo di istruzione può riguardare solo una parte delle ore annuali di una o più discipline, degli ambiti interdisciplinari o degli ambiti di competenze delle scuole professionali provinciali.
2. Le alunne e gli alunni esonerati dalla frequenza delle offerte formative riconosciute sono obbligati ad acquistare autonomamente le competenze eventualmente mancati nelle discipline rientranti nell’esonero e a sottoporsi come le altre alunne e gli altri alunni alle verifiche riguardanti i rendimenti scolastici. La valutazione di tutte le discipline e degli ambiti di competenza rimane di esclusiva competenza della scuola.