1. Il dirigente del Dipartimento Istruzione e formazione tedesca nomina una commissione che effettua un accreditamento delle istituzioni extrascolastiche operanti a livello provinciale con l’indicazione delle formative riconosciute. Vengono presi in considerazione i seguenti criteri:
a) conformità dell’attività formativa con la funzione educativa del secondo ciclo di istruzione e delle indicazioni provinciali;
b) chiarezza e trasparenza sull’istruzione extrascolastica concernente lo stato giuridico , la forma di organizzazione l’eventuale appartenenza a un’organizzazione maggiore
c) attività pluriennale nel rispettivo ambito formativo;
d) trasparenza sulle/sui responsabili delle attività formative extrascolastiche e la loro qualifica;
e) eventuale collaborazione con le scuole finora di successo.
Le scuole possono effettuare ulteriori accreditamenti con riguardo al loro profilo scolastico secondo criteri paragonati a quelli che vengono applicati a livello provinciale.
2. Le scuole determinano i seguenti criteri nel piano dell’offerta formativa:
a) possibilità e misura concreta dell’esonero per la frequenza di attività formative riconosciute; la misura ammonta da 0 a un massimo di 57 delle ore annuali e può essere diversa nelle singole discipline principali;
b) riferimenti e criteri sulle attività che la scuola intende riconoscere in riferimento alla sua funzione formativa generale, alle indicazioni provinciali al profilo scolastico;
c) condizioni per l’esonero delle singole alunne e dei singoli alunni nonché per la revoca dell’esonero.
3. Le decisioni sulla scelta delle istituzioni extrascolastiche indicate nelle legge o accreditate a livello provinciale e delle loro attività formative, per la cui frequenza la scuola vuole rendere possibile un esonero nonché un eventuale ulteriore accreditamento a livello scolastico, avviene tramite il Consiglio d’ istituto o, su proposta del Consiglio di direzione, tramite il dirigente scolastico nelle scuole professionali provinciali.
4. Le scuole pubblicano i seguenti contenuti e moduli:
a) elenchi delle attività formative extrascolastiche riconosciute con indicazione delle istituzioni extrascolastiche per le quali possono essere concessi gli esoneri;
b) eventuali indicazioni, se e a quali condizioni è possibile un esonero anche per attività formative non rientranti tra quelle indicate nella legge o non offerte a livello provinciale o scolastico dalle istituzioni accreditate;
c) moduli, scadenze e condizioni per le domande che gli esercenti la potestà genitoriale o le alunne e gli alunni maggiorenni possono inoltrare per ottenere l’esonero temporaneo ai fini della partecipazione ad attività formative extrascolastiche;
d) moduli e scadenze per la certificazione riguardanti la misura per una partecipazione effettiva alle attività formative extrascolastiche.
5. La frequenza di attività formative extrascolastiche, riconosciute nell’ambito dell’esonero dalle attività d’insegnamento obbligatorie, è parte integrante dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni. Gli stessi sono obbligati alla frequenza regolare di queste attività .In caso di mancato rispetto di questa disposizione, la scuola è autorizzata a revocare in ogni momento l’esonero e a reinserire le alunne e gli alunni già esonerati nelle attività scolastiche ordinarie. In caso di frequenza irregolare o interruzioni di questa attività, i responsabili delle istituzioni scolastiche sono obbligati a comunicarlo subito alla scuola.
6. Quanto alla partecipazione effettiva alle attività formative riconosciute, le scuole stabiliscono periodi e modalità per la trasmissione della conferma da parte dell’istituzione extrascolastica. Poiché le attività formative extrascolastiche riconosciute fanno parte dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni, vengono prese in considerazione per il calcolo della validità dell’anno scolastico.
7. Le alunne/gli alunni che fruiscono dell’esonero temporaneo dall’insegnamento scolastico per la frequenza delle attività formative riconosciute e la cui giornata scolastica di conseguenza inizia più tardi o finisce in anticipo, entrano nella scuola e ne escono secondo le stesse regole e condizioni valide durante le lezioni ordinarie. Alla mano pubblica non possono sorgere costi aggiuntivi.