1. Il dirigente del Dipartimento istruzione e formazione tedesca nomina una commissione che effettua un accreditamento delle istituzioni extrascolastiche operanti a livello provinciale con l’indicazione delle attività formative riconosciute. Vengono presi in considerazione i seguenti criteri:
a) conformità dell’attività formativa con la funzione educativa del primo ciclo di istruzione e delle indicazioni provinciali;
b) chiarezza e trasparenza sull’istituzione extrascolastica concernente lo stato giuridico, la forma di organizzazione e l’eventuale appartenenza a un’organizzazione maggiore;
c) attività pluriennale nel rispettivo ambito formativo;
d) trasparenza sulle/sui responabili delle attività formative extrascolastiche e la loro qualifica;
e) eventuale collaborazione con le scuole finora di successo.
Le scuole possono effettuare ulteriori accreditamenti con riguardo al loro profilo scolastico secondo criteri paragonabili a quelli che vengono applicati a livello provinciale. In sede di selezione delle offerte formative exrtascolastiche e dell’ulteriore accreditamento, le scuole tengono conto delle attività pluriennali dell’istituzione nel corrispondente ambito formativo all’interno del terrritorio della scuola.
2. Le scuole determinano i seguenti criteri nel piano dell’offerta formativa:
a) esatta durata e modalità organizzative delle offerte formative della scuola nell’ambito della quota obbligatoria;
b) durata effettiva degli esoneri temporanei che possono essere concessi ad alunne e alunni per la partecipazione ad attività formative extrascolastiche riconosciute dalla scuola;
c) riferimenti alle attività effettive che la scuola intende riconoscere;
d) moduli, scadenze e indicazioni per le domande fatte dalle associazioni sportive o da altre istituzioni extrascolastiche per comunicare alle scuole le loro offerte formative o per fare richiesta di accreditamento aggiuntivo.
La selezione delle offerte formative extrascolastiche riconosciute e dell’accreditamento aggiuntivo avviene tramite il consiglio scolastico oppure una commissione nominata dallo stesso.
3. Le scuole pubblicano i seguenti contenuti e moduli:
a) elenchi delle attività formative extrascolastiche riconosciute con l’indicazione delle formative istituzioni extrascolastiche accreditate;
b) moduli, scadenze e condizioni per le domande che gli esercenti la potestà genitoriale possono inoltrare per ottenere l’esonero temporaneo ai fini della partecipazione degli alunni /delle alunne ad attività formative extrascolastiche;
c) moduli e scadenze per la certificazione relativa alla partecipazione effettiva alle attività formative extrascolastiche.
4. La frequenza di attività formative extrascolastiche, riconosciute nell’ambito dell’esonero dalle attività d’insegnamento obbligatorie, è parte integrante dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni. Gli stessi sono obbligati alla frequenza regolare di queste attività. In caso di mancato rispetto di questa disposizione, la scuola è autorizzata a revocare in ogni momento l’esonero e a reinserire le alunne e gli alunni già esonerati nelle attività scolastiche ordinarie. In caso di frequenze irregolari o interruzioni di queste attività, i dirigenti delle istituzioni extrascolastiche sono obbligati a comunicarlo subito alla scuola.
5. Quanto alla partecipazione effettiva alle attività formative riconosciute, le scuole stabiliscono periodi e modalità per la trasmissione della conferma da parte dell’istituzione extrascolastica. Poiché le attività formative extrascolastiche riconosciute fanno parte dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni, vengono prese in considerazione per il calcolo della validità dell’anno scolastico.
6. Le alunne/gli alunni che fruiscono dell’esonero temporaneo dall’insegnamento scolastico per la frequenza delle attività formative riconosciute e la cui giornata scolastica di conseguenza inizia più tardi o finisce in anticipo, entrano nella scuola e ne escono secondo le stesse regole e condizioni valide all’avvio e al termine delle lezioni ordinarie. Alla mano pubblica non possono sorgere costi aggiuntivi.