1. Nel determinare l’orario scolastico settimanale, le scuole si avvalgono della loro autonomia organizzativa al fine di concedere alle alunne e agli alunni un esonero temporaneo per la partecipazione ad attività formative presso la Scuola di musica e a eventuali altre attività riconosciute.
2. Nell’ambito del limite massimo stabilito dalla norma vigente, l’esonero temporaneo obbligatorio per la partecipazione alle attività formative offerte dalla Scuola di musica corrisponde al numero delle unità didattiche della stessa scuola senza riferimenti dettagliati riguardanti la durata.
3. Qualora le scuole utilizzino in alcune classi tutte le ore della quota riservata alle discipline che qualificano la tipologia della scuola (p. es. in classi a indirizzo musicale), in linea di principio, possono escludere l’esonero temporaneo delle alunne e degli alunni per la partecipazione ad attività formative presso le Scuole di musica ed eventuali altre attività extrascolastiche.