1. I presenti criteri disciplinano – ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche - le modalità di concessione di aiuti per il miglioramento della zootecnia, e in particolare per l’acquisto di animali da riproduzione, l’allevamento di tori da riproduzione in stazioni di monta pubbliche e per il performance test di 100 giorni su bovine primipare.
2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore agricolo e che prevede che possano essere erogati, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti de minimis fino a 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.