1. I beneficiari degli aiuti devono mantenere per almeno un anno nelle rispettive aziende gli animali da riproduzione acquistati.
2. Il gestore di una stazione di monta pubblica deve dichiarare nella domanda che il toro ha coperto vacche di altri detentori e di avere detenuto un toro presso la propria stazione per almeno otto degli ultimi dodici mesi.
3. Il gestore di una stazione di monta pubblica deve consegnare, al più tardi con la presentazione della domanda, un attestato sanitario del toro.