1. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per sostenere i costi per:
a) l’acquisto di verri iscritti in un libro genealogico o un registro anagrafico, nell’ambito di un programma di carne di qualità;
b) l’allevamento di tori da riproduzione in stazioni di monta pubbliche;
c) il performance test di 100 giorni su bovine primipare discendenti da tori da riproduzione in prova approvati dalla commissione tecnica del libro genealogico o del registro anagrafico.