3.1 Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per sostenere i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 702/2014, condotte ai sensi della legislazione unionale o nazionale da o per conto dell’autorità competente.