12.1 Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione europea avrà ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e avrà inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.
12.2 Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri è valido fino al 31 dicembre 2020.