11.1 Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili, in parte o del tutto, con altri aiuti esentati e aiuti “de minimis”, né con altre misure di sostegno dell’Unione, se con detto cumulo si supera l’intensità massima o l’importo massimo dell’aiuto, come previsto dal regolamento (UE) n. 702/2014.