(1) Dopo l’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33, è inserito il seguente articolo 11/bis:
“Art. 11/bis Trattamento dei dati di alunne e alunni
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, al fine di promuovere la cultura musicale e la formazione di alunne e alunni, l’Area scuole di musica tedesche e ladine e le singole scuole di musica, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere ad altri soggetti pubblici, a enti pubblici economici o a privati i dati personali di alunne e alunni – ad eccezione di quelli sensibili e giudiziari – a condizione che i dati stessi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle predette finalità e siano indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.