(1) L’Art. 13 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 13 (Bando di concorso)
1. Il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale è approvato dalla Giunta provinciale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.”
(2) L’articolo 14 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 14 (Prove di esame di ammissione e graduatoria)
1. Le modalità dell’esame di ammissione e per la redazione della graduatoria sono disciplinate nel bando di concorso.”
(3) L’articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 15 (Commissione d’esame)
1. La Giunta provinciale nomina la commissione d’esame per l’ammissione al corso, che è composta da:
- il presidente/la presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, che la presiede;
- un primario ospedaliero/una primaria ospedaliera di medicina interna;
- un medico di medicina generale;
- due persone aventi il compito di accertare la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
2. Le persone di cui alla lettera d) del comma 1, sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) relativo al diploma di laurea o di un attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge.
3. I/Le componenti di cui alla lettera d) del comma 1, sono designati dall'assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di sanità, mentre i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono proposti dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.”
(4) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La durata della formazione è di almeno 4.800 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, che è svolta nelle strutture accreditate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).”
(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:
“3. I medici che hanno svolto con una borsa di studio della Provincia la formazione specifica in medicina generale in provincia di Bolzano, una volta terminata la formazione specifica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione della presente legge.
4. Il medico di medicina generale che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano o che interrompe la formazione prima della sua conclusione o che non conclude la formazione per il mancato superamento dell’esame finale o per aver ottenuto per due volte un giudizio negativo riguardo al medesimo periodo di apprendimento ai sensi dell’articolo 19, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
5. Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 sono riportate nei bandi della formazione specifica in medicina generale. Il medico di medicina generale deve inoltre, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, presentare una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.”
(6) L’articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 21 (Valutazione finale)
1. La commissione che esprime la valutazione finale è composta da:
- Il/la presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata, che la presiede;
- un primario ospedaliero/una primaria ospedaliera dell’area chirurgica;
- un medico di medicina generale;
- un/ una rappresentante del Ministero della salute;
- un professore ordinario/una professoressa ordinaria di medicina interna o di una disciplina equipollente designato/designata dal Ministero della salute mediante sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell’ università e della ricerca scientifica.”