1. In caso di inosservanza degli obblighi a carico del beneficiario previsti dalla legge, il contributo è revocato, in tutto o in parte, e deve essere restituito nella misura di seguito indicata, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo, 49/ter, commi 2 e 3, e 50 comma 5 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 2/bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, nonché dei relativi criteri di applicazione:
1.1. per contributi concessi per l'acquisto di aree secondo la procedura di assegnazione:
a) in caso di violazione degli obblighi nei primi cinque anni di svolgimento dell'attività sul terreno agevolato, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;
b) in caso di violazioni degli obblighi dal sesto anno di attività sul terreno agevolato, il contributo da restituire è compreso nelle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di legge;
1.2. per le aree per le quali è stato stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, o che sono state acquistate da privati:
a) in caso di violazione degli obblighi nei cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;
b) in caso di violazione degli obblighi dal sesto anno successivo alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito il contributo concesso in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del vincolo.
2. Nel caso di acquisto di aree che non sono oggetto di assegnazione e fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri ed in particolare:
a) nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto, comporta la revoca dell’intera agevolazione;
b) nel caso di cessazione dell’attività, di fallimento o nel caso in cui i terreni agevolati vengano distolti dalla destinazione per la quale le agevolazioni sono state concesse prima della scadenza dei termini.
3. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell’intero contributo.
4. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo se la violazione degli obblighi è riconducibile a incidente, malattia o decesso, che limitano gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca dell’agevolazione in casi motivati, ai quali sia da attribuire una importanza straordinaria e strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e della struttura economica dell’Alto Adige.
5. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale:
a) trasformazione dell’impresa in altra impresa industriale, artigianale o commerciale semprechè i beni siano agevolabili anche in base ai criteri del nuovo settore al quale l’impresa ora appartiene;
b) operazioni di “sale e lease-back”;
c) fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.