1. Nelle zone produttive di interesse comunale il controllo dell'osservanza delle condizioni e disposizioni che regolano le assegnazioni, nonché la procedura contrattuale, è di competenza del Comune.
a) Qualora vengano accertate violazioni e applicate sanzioni, il Comune ne dà comunicazione alla Provincia.
b) La sanzione applicata è riscossa dal Comune; la percentuale corrispondente al contributo è restituita alla Provincia.
2. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione nelle zone produttive di interesse provinciale, vengono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% dei progetti e delle iniziative agevolate. Ad essi vanno aggiunti i casi che si ritiene opportuno controllare. L’individuazione degli stessi avviene secondo il principio di casualità.
3. Il controllo sull’osservanza delle condizioni e disposizioni, nonché l’applicazione e la riscossione delle sanzioni, è di competenza dell’Ufficio Artigianato della Provincia.
4. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Ufficio Artigianato, ovvero del Comune, la documentazione ritenuta opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.