Sentenza del 27 gennaio 2009, n. 24; Pres. ff. Mosna, Est. Zelger
Il giudice amministrativo non è vincolato all’ordine impresso dalla parte ricorrente alla trattazione dei motivi di invalidità del provvedimento impugnato, avendo la facoltà, sulla base della valutazione delle priorità logiche, di individuare l’ordine secondo cui le censure vanno esaminate, in considerazione della loro consistenza oggettiva e della relazione fra le stesse esistente.
L’art. 10 bis della legge n. 241/1990, come introdotto con la L. n. 15 dell’11 febbraio 2005, impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare, prima dell’emissione di un provvedimento negativo in relazione ad un’istanza di parte, i motivi ostativi all’accoglimento. Tale norma non è direttamente applicabile ai provvedimenti rilasciati dalla Provincia autonoma di Bolzano, in quanto l’art. 22 della L. n. 15/2005 dispone testualmente che “fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all’art. 29 comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti”.