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In vigore al: 28/02/2015

o) Contratto collettivo 16 maggio 2003 1)
Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano
2

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.

Titolo 1
Disposizioni generali

Art. 1 (Campo di applicazione e funzione del personale dirigente scolastico)

(1) Il presente contratto provinciale si applica a tutto il personale dirigente delle scuole a carattere statale di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, che nel presente contratto viene indicato come dirigente scolastico/a.

(2) Il/La dirigente scolastico/a, in coerenza con il profilo delineato nell'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli/delle alunni/e, la libertà di insegnamento dei/delle docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

(3) Il/La dirigente scolastico/a esercita le funzioni per le finalità istituzionali e, con l'autonomia, le competenze e la responsabilità definite dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo 1° settembre 2000 - 31 agosto 2003 per la parte economica e il periodo 1° settembre 2000 - 31 agosto 2004 per la parte normativa.

(2) La disdetta del presente contratto collettivo provinciale può essere data da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso contrario il presente contratto si intende rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

(3) Le piattaforme sono presentate con anticipo di 30 giorni rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo, le parti non assumono iniziative unilaterali nè danno luogo ad azioni conflittuali.

(4) Le norme risultanti dal rinnovo del CCNL concernenti il trattamento economico fondamentale nonché gli istituti dello stato giuridico diversi da quelli disciplinati dal presente contratto trovano, con la stessa decorrenza prevista dal nuovo CCNL, applicazione anche per il personale di cui all'articolo 1. Il presente contratto collettivo provinciale viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 434 del 1996, agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.

Titolo 2
Relazioni sindacali

Art. 3 (Obiettivi e strumenti)

(1) Le relazioni sindacali sono definite nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali. Nelle relazioni sindacali si tiene conto dell'esigenza di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico e di quella di valorizzare la funzione del/la dirigente scolastico/a nei processi di innovazione della scuola.

(2) La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun/a dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Giunta provinciale e parti sociali.

(3) Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse:

  • -  concertazione, che si svolge sulle materie oggetto di informazione preventiva di cui all' articolo 5;
  • -  interpretazione autentica dei contratti, finalizzata al raffreddamento dei conflitti;
  • -  consultazione di cui all' articolo 8;
  • -  costituzione di commissioni bilaterali, di cui all' articolo 10.

Art. 4 (Informazione preventiva)

(1) L'Amministrazione informa in via preventiva, con documentazione cartacea e/o informatica da fornire in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 9 sui criteri generali e le modalità che l'Amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie:

  • a)  affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
  • b)  condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
  • c)  valutazione dell' attività dei/delle dirigenti scolastici/che;
  • d)  modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
  • e)  programmi di formazione e di aggiornamento dei/delle dirigenti scolastici/che;
  • f)  misure di pari opportunità;
  • g)  tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del D.Lgs. 19.9.94, n. 626;
  • h)  incarichi aggiuntivi;
  • i)  gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei/delle dirigenti scolastici/che;
  • j)  consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
  • k)  criteri e modalità di conferimento delle reggenze.

Art. 5 (Concertazione a seguito di informazione preventiva)

(1) Nelle materie previste dalle lettere b), c), d), e), f), h) e i) dell'articolo 4, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 9 può attivare, mediante richiesta scritta, la procedura di concertazione per l'esame delle materie medesime.

(2) La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione l'Amministrazione non assume iniziative unilaterali e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.

(3) La concertazione si conclude nel termine massimo di 15 giorni; dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.

Art. 6 (Informazione successiva)

(1) Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all'articolo 9, l'Amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei/delle dirigenti scolastici/che.

(2) Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.

Art. 7 (Istituti di partecipazione sindacale)

(1) Al fine della trasparenza del confronto a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, i sindacati verranno informati in via preventiva e successiva.

Art. 8 (Consultazione)

(1) La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione con particolari riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. La consultazione, viceversa, si svolge, obbligatoriamente, sulle materie di cui alle lettere g) e j) dell'articolo 4.

Art. 9 (Composizione delle delegazioni per la contrattazione)

(1) La delegazione trattante di parte pubblica, è nominata dalla Giunta provinciale.

(2) La delegazione sindacale per la contrattazione collettiva provinciale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale di cui all'articolo 1. Per la contrattazione collettiva provinciale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche se associate, che abbiano un numero di iscritti tra il personale di cui all'articolo 1 non inferiore al cinque per cento del numero complessivo del personale medesimo.

(3) All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.

Art. 10 (Altre forme di partecipazione)

(1) Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del/la dirigente alle attività dell'Amministrazione scolastica, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche; in particolare, dette commissioni od osservatori possono essere costituiti per la trattazione di problematiche concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, l'osservazione sull'andamento dei processi di valutazione nonché l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 11 (Interpretazione autentica dei contratti)

(1) Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

(2) Per le finalità di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

(3) L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo provinciale.

Art. 12 (Contributi sindacali)

(1) I/Le dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Amministrazione a cura del/la dirigente o dell'organizzazione sindacale.

(2) La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

(3) Il/La dirigente scolastico/a può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione provinciale e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.

(4) Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione provinciale sulle retribuzioni dei/delle dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'Amministrazione medesima.

(5) L'Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Titolo 3
Rapporto di lavoro

Art. 13 (L'incarico dirigenziale)

(1) Per lo svolgimento delle funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 1, il/la dirigente scolastico/a, in esito all'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalle norme legislative vigenti è assunto dall'Amministrazione a tempo indeterminato mediante un incarico, secondo quanto precisato al successivo comma 4.

(2) Il predetto incarico è redatto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente contratto.

(3) L'incarico è conferito in forma scritta; in esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto, il contenuto dello stesso e, in particolare:

  • a)  la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • b)  la qualifica;
  • c)  la durata del periodo di prova;
  • d)  la sede di prima destinazione;
  • e)  le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

(4) Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi di volta in volta vigenti alla data di sottoscrizione del rapporto stesso, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

(5) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, l'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione e di risultato dei/delle dirigenti scolastici/che è effettuata dall'intendenza scolastica competente in base ai seguenti criteri generali:

  • a)  dimensioni, complessità gestionale e articolazione strutturale e funzionale dell' istituzione scolastica;
  • b)  responsabilità implicate dall' incarico;
  • c)  eventuali specifici requisiti richiesti per lo svolgimento dell' attività di competenza;
  • d)  contesto socio-economico e territoriale nel quale si colloca l' istituzione scolastica.

Art. 14 (La formazione dei/delle dirigenti scolastici/che)

(1) Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici.

(2) In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del/la dirigente scolastico/a sono assunti dall'Amministrazione come processo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.

(3) Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.

(4) L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell'identità professionale del/la dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di competenze necessario a ciascun/a dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli.

(5) L'Amministrazione provinciale definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei/delle dirigenti.

(6) Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'Amministrazione scolastica in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate dalla stessa Amministrazione, da altri Enti, dall'Università, da soggetti pubblici o da agenzie private specializzate nel settore e da associazioni professionali, anche d'intesa tra loro. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei/delle dirigenti scolastici/che e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

(7) La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'/dalla competente intendente scolastico/a con i/le dirigenti interessati/e ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

(8) Il/La dirigente scolastico/a può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al/la dirigente scolastico/a può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

(9) Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal/la dirigente scolastico/a ai sensi del comma 7 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, la stessa si assume l'intera spesa sostenuta e debitamente documentata.

(10) Fatto salvo quanto previsto al comma 9, ai/alle dirigenti scolastici/che si applicano le ulteriori provvidenze in materia di formazione previste per il personale dirigenziale provinciale.

Art. 15 (Periodo di prova)

(1) Il/La dirigente scolastico/a, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è soggetto a un periodo di prova della durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve prestare effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio.

(2) Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dal TU 16.4.1994, n. 297, e dalle leggi o dai regolamenti applicabili per effetto dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 165/2001 (quali mandati parlamentare o amministrativo, esoneri sindacali, etc.) o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il/la dirigente scolastico/a ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'articolo 18.

Art. 16 (Impegno di lavoro)

(1) In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, i/le dirigenti scolastici/che organizzano autonomamente i tempi ed i modi dell'attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della istituzione scolastica. Durante l'attività didattica, viene garantita una attività lavorativa media non inferiore a 38 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro viene concordata tra l'Intendente scolastico/a e il/la dirigente nell'ambito della definizione degli obiettivi annuali ed è portata a conoscenza del personale della scuola.

(2) Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al/la dirigente scolastico/a deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.

Art. 17 (Congedi parentali, congedi, aspettative ed altre assenze)

(1) Per i congedi parentali, i congedi, le aspettative ed altre assenze, trovano applicazione le vigenti disposizioni del contratto collettivo provinciale per il personale docente, ad eccezione dei permessi per motivi di studio nonché delle altre forme di flessibilizzazione e riduzioni dell'orario di lavoro.

(2) Le disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano al solo periodo di permanenza nella Provincia di Bolzano, ferma restando l'applicazione della normativa meno favorevole contenuta nel CCNL all'atto dell'eventuale trasferimento del medesimo personale in scuole o istituti del restante territorio dello Stato.

(3) In caso di applicazione della normativa meno favorevole, la posizione giuridica ed economica del personale trasferito è comunque equiparata alla posizione corrispondente a quella riferita all'ultimo giorno di assenza di cui al comma 1, spettante in base al CCNL.

Art. 18 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)

(1) In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il/la dirigente scolastico/a ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al/la dirigente scolastico/a spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione.

(2) Tranne che nei casi previsti nel comma 1, qualora l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, al/la dirigente scolastico/a spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.

(3) Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto in materia di assenza per malattia dal contratto collettivo provinciale per il personale docente. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per l'ulteriore periodo di assenza al/la dirigente scolastico/a non spetta alcuna retribuzione.

(4) Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 (Affidamento dell'incarico dirigenziale)  delibera sentenza

(1) Tutti i/le dirigenti scolastici/che hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono in base ai seguenti criteri generali:

  • -  caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare ovvero, per i/le dirigenti scolastici/che utilizzati presso l' Amministrazione provinciale, enti provinciali o l'università, dei programmi e degli obiettivi da realizzare;
  • -  attitudini, capacità ed esperienza professionale del/la singolo/a dirigente scolastico/a;
  • -  risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
  • -  rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei/delle dirigenti scolastici/che.

(2) Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione e la durata dell'incarico. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico complessivo.

(3) La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni nè superiore a cinque anni e può essere rinnovato, anche per esigenze di natura scolastica; l'incarico o il rinnovo, in via eccezionale, può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del/la dirigente in data antecedente ai predetti due anni; nei casi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del DPR n. 150/1999 (incarichi di studio, ricerca, ispettivi, etc.) la durata è correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato.

È fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dal successivo articolo 20.

L'incarico è rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del/la dirigente scolastico/a prevista entro i successivi due anni dal termine dell'incarico precedente.

(4) Gli/Le Intendenti scolastici/che competenti effettuano, con le procedure di cui all'articolo 23, entro tre mesi dalla scadenza naturale dell'incarico, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato articolo 23, gli/le Intendenti scolastici/che sono tenuti ad assicurare al/la dirigente scolastico/a un incarico di norma equivalente.

(5) Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si conferisce un nuovo incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del/la dirigente scolastico/a interessato.

(6) Tenuto conto della facoltà dell'intendenza scolastica competente di rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi, per tutti i tipi di incarichi dei/delle dirigenti scolastici/che non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.

(7) L'incarico di direzione di uffici dirigenziali è conferito dall'/dalla Intendente scolastico/a competente nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli provinciali della dirigenza scolastica. Ai/Alle dirigenti scolastici/che utilizzati/e presso l'Amministrazione provinciale, enti provinciali o università gli incarichi sono conferiti dai rispettivi organi.

(8) I criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al precedente articolo 4; deve essere, altresì, assicurata, dall'intendenza scolastica competente, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli/alle interessati/e l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.

massimeDelibera N. 2180 del 23.06.2008 - Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole a carattere statale

Art. 20 (Mutamento di incarichi e mobilità professionale)

(1) Il mutamento degli incarichi dei/delle dirigenti scolastici/che ha effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico.

(2) Dall'anno scolastico successivo, a richiesta del/la dirigente scolastico/a che abbia superato il periodo di prova può essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di un incarico per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio. Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs n. 165/2001 e dall'articolo 19, comma 1, del presente contratto.

(3) L'aliquota di posti destinata alla mobilità professionale è fissata nella misura del 20% sulla disponibilità totale di ciascun settore formativo (primo ciclo di istruzione; secondo ciclo di istruzione); l'aliquota di posti destinata alla mobilità esterna è fissata nella misura del 10% sulla disponibilità totale

(4) Il/La dirigente scolastico/a che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 3 per una delle sedi o delle istituzioni scolastiche richieste non ha titolo a formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.

(5) In casi di particolare urgenza e di esigenze familiari, d'intesa con le organizzazioni sindacali, è ammessa eccezionalmente la mobilità su posti liberi, che, ove concessa, non è reiterabile nell'arco di un quinquennio.

(6) I/Le dirigenti destinatari/e del presente contratto possono ottenere incarichi presso Amministrazioni ed Enti pubblici diversi, anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.

Art. 21 (Revoca dell'incarico dirigenziale)

(1) L'Amministrazione a seguito della soppressione del posto dirigenziale, può revocare, con le modalità previste dall'articolo 19, al/la dirigente scolastico/a l'incarico prima della scadenza ed affidarne un altro.

(2) L'Amministrazione può revocare al/la dirigente scolastico/a l'incarico prima della scadenza a seguito di valutazione negativa, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in merito alla responsabilità dirigenziale.

(3) Nell'ipotesi di revoca dell'incarico a seguito di valutazione negativa si applica il comma 9 dell'articolo 23.

Art. 22 (Incarichi aggiuntivi)  delibera sentenza

(1) L'Amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il/la dirigente scolastico/a è tenuto ad accettare:

  • a)  presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  • b)  presidenza di commissione di esame di licenza media;
  • c)  reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
  • d)  presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
  • e)  direzione e/o docenza in corsi di formazione e aggiornamento per il personale della scuola;
  • f)  funzione di Commissario/a governativo/a.

(2) Gli incarichi di cui al comma 1 nonché tutti gli altri incarichi conferiti dall'Amministrazione scolastica vengono retribuiti nelle misure da stabilirsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. 2)

(3) Altri incarichi eventualmente assunti dai/dalle dirigenti scolastici/che devono essere approvati preventivamente dall'/dalla Intendente scolastico/a competente.

(4) Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai/alle dirigenti scolastici/che nonché qualsiasi incarico ad essi/e conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

massimeDelibera N. 864 del 17.03.2008 - Dirgigenti scolastici/che - retribuzione di incarichi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 22 del contratto collettivo provinicale 16.05.2003, come modificato con contratto collettivo provinicale 08.10.2007
2)
Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 10 del Contratto collettivo provinciale dell'8 ottobre 2007.

Art. 23 (Verifica dei risultati e valutazione)

(1) I/Le dirigenti scolastici/che rispondono in ordine ai risultati, tenendo conto delle competenze spettanti nell'assetto funzionale proprio delle istituzioni scolastiche.

(2) L'Amministrazione, in base al proprio ordinamento, definisce - privilegiando, nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai/dalle dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

(3) Le prestazioni, le competenze organizzative dei/delle dirigenti scolastici/che e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione.

(4) L'Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione, anche in situazione, della prestazione e delle competenze organizzative dei/delle dirigenti scolastici/che nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli/delle stessi/e dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione. I criteri di valutazione dovranno, comunque, avere riguardo alla specificità sia dell'istituzione scolastica considerata nel suo contesto territoriale e sociale, nelle sue finalità e negli obiettivi del P.O.F., sia della funzione del/la dirigente scolastico/a volta ad assicurare le condizioni per il pieno esercizio delle libertà di insegnamento e per la concreta realizzazione del diritto di apprendimento.

(5) I criteri di valutazione sono comunicati ai/alle dirigenti scolastici/che prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento, allo scopo di valorizzare anche gli aspetti della autovalutazione continua.

(6) In sede di definizione dei predetti criteri, debbono essere indicati gli elementi e l'insieme dei parametri sui quali si fonderá in particolare la valutazione, in modo da privilegiare i contenuti concreti della complessa funzione dirigenziale rispetto a procedure meramente burocratiche e cartacee.

(7) Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal D.Lgs. n. 286/1999, e in particolare il disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal D.Lgs. n. 165/2001.

(8) La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite.

(9) Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'Intendente scolastico/a competente acquisisce in contraddittorio le deduzioni del/la dirigente interessato/a. Entro i successivi 15 giorni l'Amministrazione assume le determinazioni di competenza.

(10) La revoca dell'incarico comporta che per i primi sei mesi successivi alla revoca la retribuzione di posizione rimane invariata nella misura del coefficiente attribuito. Per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del 50%. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non è dovuta alcuna retribuzione di posizione.

(11) La valutazione può essere anticipata, nel caso di rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.

(12) L'esito della valutazione periodica, che ha come arco temporale di riferimento l'anno scolastico, è riportato nel fascicolo personale dei/delle dirigenti interessati/e. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.

(13) La valutazione è effettuata, in prima istanza, da un/a dirigente dell'Amministrazione scolastica designato/a dall'/dalla Intendente scolastico/a competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 286/1999. La valutazione della dirigenza deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e deve, altresì, essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del/la valutato/a, attraverso diretta interlocuzione da realizzare in tempi certi e congrui.

(14) Qualora tale dirigente accerti, in relazione ai criteri generali sopra indicati, elementi che possano comportare una valutazione complessiva non positiva, procederà, insieme con due esperti/e, rispettivamente, di problematiche organizzativo-relazionali delle pubbliche amministrazioni e di problematiche formative, designati/e dall'/dalla Intendente scolastico/a competente e di cui uno almeno proveniente dal settore pubblico, ai necessari ulteriori accertamenti ed approfondimenti delle verifiche già effettuate.

(15) Il/La valutatore/trice di prima istanza insieme con i due esperti/e, ove coinvolti/e, è tenuto/a a prendere contatto con l'istituzione scolastica almeno una volta, per acquisire più utile, diretta informazione e conoscenza del/la valutando/a e del contesto di riferimento.

(16) La valutazione finale è formulata dall'/dalla Intendente scolastico/a competente, tenuto conto di quanto contenuto nella valutazione di prima istanza; la valutazione finale difforme da quella di prima istanza deve essere congruamente e chiaramente motivata.

(17) I/Le dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili, vengono valutati/e sulla base dei sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni dove prestano servizio.

(18) Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione richiamate dall'articolo 30 del presente contratto collettivo provinciale.

(19) La valutazione di cui al presente articolo ha inizio dall'anno scolastico 2003/2004.

(20) Per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 la valutazione dei/delle dirigenti scolastici/che avviene in base all'assolvimento dei compiti istituzionali e dei compiti dirigenziali.

(21) Il sistema di valutazione dei/delle dirigenti scolastici/che di cui al presente articolo è oggetto di monitoraggio annuale.

Art. 24 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)

(1) L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia, ha luogo:

  • a)  per cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell' amministrazione;
  • b)  per risoluzione consensuale;
  • c)  per recesso del/la dirigente;
  • d)  per recesso dell' Amministrazione.

Art. 25 (Risoluzione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti)

(1) La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo settembre successivo al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di effettivo servizio. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'Amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'/della interessato/a per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.

(2) Nel caso di recesso del/la dirigente scolastico/a, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.

(3) Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del/la dirigente scolastico/a che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi 15 giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo di congedo.

(4) Il/La dirigente in caso di esito non positivo del periodo di prova ha titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le modalità previste dall'articolo 515 del D.Lgs. n. 297/1994.

Art. 26 (Risoluzione consensuale)

(1) L'Amministrazione o il/la dirigente scolastico/a possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

(2) I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 27 (Recesso dell'Amministrazione)

(1) Nel caso di recesso dell'Amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato/a, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.

(2) Il recesso per giusta causa è regolato dall'articolo 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'Amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

(3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l'Amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato/a, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il/La dirigente scolastico/a può farsi assistere da un/a rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un/a legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del/la dirigente scolastico/a, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

(4) Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente, il/la dirigente può altresì attivare le procedure previste dall'articolo 30.

(5) Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.

Art. 28 (Nullità del licenziamento)

(1) Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei/delle dirigenti di impresa, e in particolare:

  • a)  se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso o di razza;
  • b)  se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall' articolo 2110 del codice civile.

(2) In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

Art. 29 (Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro)

(1) La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei/delle dirigenti scolastici/che è disciplinata dalla legge 27.3.2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001.

(2) Il/La dirigente scolastico/a colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.

(3) Il/La dirigente scolastico/a rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello/a stesso/a dirigente scolastico/a - dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.

(4) La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il/la dirigente scolastico/a è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di recedere con le procedure di cui all'articolo 27.

(5) Al/la dirigente scolastico/a sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 36 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

(6) In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione reintegra il/la dirigente scolastico/a nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, viene conguagliato con quanto dovuto al/la dirigente scolastico/a a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.

Art. 30 (Conciliazione)

(1) Per la conciliazione trova applicazione la relativa regolamentazione provinciale.

Art. 31 (Termini di preavviso)

(1) Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all'articolo 25, comma 1, e del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati in 8 mesi.

(2) In caso di dimissioni del/la dirigente scolastico/a il termine è di tre mesi.

(3) I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

(4) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al/la dirigente scolastico/a, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato.

(5) È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio, che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.

(6) Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di ferie ancora non godute si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

(7) Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità lavorativa a tutti gli effetti.

(8) In caso di decesso del/la dirigente scolastico/a, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

(9) L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'articolo 33, lettere a), b), c) e d).

Art. 32 (Responsabilità civile e patrocinio legale)

(1) Per la responsabilità civile ed il patrocinio legale vengono applicate le disposizioni della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16.

Titolo 4
Disposizioni economiche

Art. 33 (Struttura della retribuzione)

(1) La struttura della retribuzione dei/delle dirigenti scolastici/che si compone delle seguenti voci:

  • a)  stipendio tabellare;
  • b)  indennità integrativa speciale;
  • c)  retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
  • d)  retribuzione di posizione;
  • e)  retribuzione di risultato;
  • f)  indennità di bilinguismo, ove spettante.

(2) Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai/alle dirigenti.

Art. 34 (Aumenti della retribuzione base)

(1) Gli stipendi tabellari previsti dall'articolo 5 del CCNL 15 marzo 2001 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

(2) Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure stabilite nella medesima tabella A.

Art. 35 (Soppressione della progressione economica per posizioni stipendiali)

(1) A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali e ai/alle dirigenti scolastici/che compete uno stipendio unico determinato in euro 18.798,47 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità.

(2) Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun/a dirigente scolastico/a ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio. Al compimento dell'intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione è riconosciuto, all'interno della retribuzione individuale di anzianità, il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31.12.2000 da ciascun/a dirigente scolastico/a.

(3) Per la modalità di calcolo e riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei/delle dirigenti scolastici/che cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia dei ministeri dall'articolo 41 del CCNL 9.1.1997.

Art. 36 (Nuovo trattamento economico stipendiale)

(1) A decorrere dall' 1.1.2001 è corrisposto un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità, pari a euro 691,11.

(2) Con decorrenza 31.12.2001 è conglobato nello stipendio annuo un importo di euro 1.105,22, incluso il rateo di tredicesima mensilità.

(3) Per effetto dell'incremento di cui al comma 1, del conglobamento nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2 e dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella tabella B, in euro 36.151,98 inclusa la tredicesima mensilità a decorrere dal 31.12.2001.

Art. 37 (Effetti dei nuovi stipendi)

(1) Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 35 e 36 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.

(2) I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 35 e 36 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 38 (Retribuzione di posizione)

(1) Per il periodo 1.9.2000-31.12.2000 l'indennità di funzione provinciale è attribuita secondo il contratto collettivo provinciale 16 aprile 1998. Con decorrenza dal 1.1.2001 ai/alle dirigenti scolastici/che è corrisposta, per la durata dell'incarico dirigenziale, la retribuzione di posizione mensile, per 12 mensilità, corrispondente alla differenza tra:

  • a)  il trattamento lordo annuale inclusa la tredicesima mensilità connesso con la posizione dell' ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi del contratto collettivo vigente per il personale del comparto dell'Amministrazione provinciale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione provinciale di cui al successivo comma 3, e
  • b)  la retribuzione lorda annuale statale, comprensiva della tredicesima mensilità, di cui all' articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), inclusa l'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non spettante.

Qualora l'importo di tale differenza risultasse negativo, lo stesso non viene portato in detrazione.

(2) Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo ai sensi del contratto collettivo provinciale si applica la disciplina relativa alla progressione professionale prevista dal vigente contratto collettivo intercompartimentale, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito in data 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del CCP 16 aprile 1998.

(3) Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale l'Intendente scolastico/a competente attribuisce, a ogni singolo/a dirigente scolastico/a, l'indennità di funzione provinciale prevista per il personale dirigente provinciale, mediante l'applicazione dei coefficienti da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1,2 secondo le modalità stabilite dal vigente contratto collettivo provinciale per il personale dirigenziale. Detto coefficiente è determinato in base ai criteri di cui all'allegato C.

(4) I nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di funzione provinciale di cui all'allegato C trovano applicazione a decorrere dal 1.9.2001.

(5) A decorrere dall'anno scolastico 2001/02 al personale dirigenziale risultante sopranumerario in seguito all'applicazione del piano di dimensionamento di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, viene corrisposta per il primo anno della posizione di sopranumerarietà la retribuzione di posizione di cui al comma 1, prendendo come base di calcolo la medesima indennità di funzione provinciale precedentemente assegnata. Tale indennità viene ridotta al 50% dal secondo anno di permanenza nella posizione di sopranumerarietà.

(6) Il/La dirigente scolastico/a cui viene affidata la reggenza di una istituzione scolastica, spetta la relativa indennità di funzione provinciale nella misura del 50%.

Art. 39 (Retribuzione di risultato)

(1) L'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può essere superiore al 28% dell'indennità di funzione provinciale attribuita ai sensi dell'articolo 38, comma 3; la retribuzione di risultato è calcolata secondo le modalità previste per i/le dirigenti provinciali ed è corrisposto a seguito della valutazione annuale. Qualora in base ai criteri per la determinazione dei coefficienti per l'indennità di funzione provinciale dovesse spettare un coefficiente superiore a 1,2, la predetta percentuale del 28% è incrementata al 33% per un coefficiente pari a 1,3 e al 38% per un coefficiente pari a 1,4.

(2) La misura della retribuzione di risultato viene stabilita dal/la competente Intendente scolastico/a, secondo i criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 23 del presente contratto.

(3) La retribuzione di risultato spetta in misura non inferiore al 80% calcolato sul 28% risp. 33% e 38% di cui al comma 1 in caso di raggiungimento degli obiettivi o risultati concordati per il rispettivo anno.

(4) Per il riconoscimento del restante 20 per cento della retribuzione di risultato vengono rispettati i seguenti criteri:

  • a)  esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione;
  • b)  complessità della struttura dirigenziale affidata;
  • c)  generale funzionamento del servizio e soddisfacimento dell' utenza;
  • d)  gestione di ulteriori compiti.

(5) Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2002.

(6) Per gli anni scolastici 2000/01 e 2001/02 viene attribuito ai fini compensativi per la mancata corresponsione dell'indennità di risultato un importo una tantum di euro 600 lordi, previa valutazione positiva.

Art. 40 (Retribuzione di posizione e di risultato per il personale docente incaricato di una direzione scolastica)

(1) Ai docenti incaricati della direzione di un istituto scolastico, a decorrere dall'1.09.2006 è corrisposta l'indennità di funzione provinciale, calcolata secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 3. L'indennità di funzione provinciale, comprensiva della rata della 13ma mensilità, è corrisposta in 12 mensilità.

(2) Ai docenti di scuola elementare in possesso di laurea e di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per i docenti con diploma di laurea, incaricati della direzione di un istituto scolastico, a decorrere dall'1.09.2006 è concessa una maggiorazione dell'indennità di funzione nella misura del 6% della retribuzione di cui all'articolo 6, comma 3, maturata all'inizio dell'incarico dirigenziale.

(3) A tutti i docenti incaricati della direzione di un'istituzione scolastica spetta la retribuzione di risultato di cui all'articolo 7. 3)

3)
L'art. 40 è stato sostituito dall'art. 11 del Contratto collettivo provinciale dell'8 ottobre 2007.

Art. 41 (Disciplina di missione)

(1) Per la disciplina di missione si applicano le disposizioni del personale dirigenziale della Provincia.

Art. 42 (Indennità di trilinguismo)

(1) A decorrere dal 1.1.2001 al personale dirigente delle scuole delle località ladine, cui è richiesta un'adeguata conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, è corrisposta mensilmente un'indennità di trilinguismo; l'importo lordo annuale dell'indennità viene calcolato nella misura dell'11% dello stipendio annuo per dodici mesi e per posizioni stipendiali di cui all'allegata tabella A.

Titolo 5
Disposizioni conclusive

Art. 43 (Personale dirigenziale utilizzato dall'Amministrazione provinciale, da enti dipendenti dalla Provincia ovvero dalle università)

(1) Gli incarichi ai/alle dirigenti scolastici/che, utilizzati/e in base alle norme vigenti dall'Amministrazione provinciale, da enti dipendenti dalla Provincia ovvero dalle Università, sono conferiti dai competenti organi delle relative strutture in base ai seguenti criteri generali:

  • a)  oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
  • b)  posizione nell' ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
  • c)  responsabilità implicate dalla posizione;
  • d)  requisiti richiesti per lo svolgimento dell' attività di competenza.

(2) Trovano applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1, l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'articolo 13.

(3) Il periodo trascorso dal personale in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato. Per comandi presso l'università la retribuzione di posizione e di risultato è fissata dall'università, negli altri casi dalla Giunta provinciale.

(4) Anche al personale di cui al comma 1 può essere affidato solo un unico incarico dirigenziale. A decorrere dall'anno scolastico 2003/04, al personale attualmente utilizzato è data facoltà di scelta tra una sede di direzione o l'incarico di utilizzazione.

(5) Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

Art. 44 (Servizio mensa)

(1) I/Le dirigenti scolastici/che possono accedere al servizio mensa in forma diretta o indiretta, compresa quella mediante buoni pasto, alle medesime condizioni previste dalle vigenti disposizioni per il personale della Provincia.

Art. 45 (Fondi previdenziali complementari)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 sarà estesa la disciplina relativa ai fondi previdenziali complementari secondo le modalità ed i criteri previsti per il personale del pubblico impiego provinciale.

Art. 46 (Disposizioni finali)

(1) Dalla data di entrata in vigore del presente contratto non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei contratti provinciali del 16 aprile 1998 e del 22 agosto 2000 relative al personale direttivo.

 

 

Tabella B

Stipendio annuo   18.798,47

Incremento annuo articolo 40 del
CCNL 1° marzo 2002   8.984,37

Conglobamento a carico del fondo articolo
42 del CCNL 1° marzo 2002   1.105,22

Indennità integrativa speciale (inclusa
13a mensilità    7.263,92

Totale   36.151,98

Allegato C
Criteri per la determinazione dell'indennità di funzione provinciale

Per la determinazione del coefficiente viene adottato in primo luogo il coefficiente più alto desumibile dal punto a) e b). Il coefficiente così determinato viene aumentato di un decimale (0,1 punti) ogni 10 punti ottenuti, applicando i parametri del punto c).

  • a)  numero degli/delle alunni/e:
    • 0  - 149 = 0,5
    • 150  - 249 = 0,6
    • 250  - 349 = 0,7
    • 350  - 449 = 0,8
    • 450  - 549 = 0,9
    • 550  - 699 = 1,0
    • 700  e più = 1,1
  • b)  numero del personale:
    •   (viene indicato l' intero personale docente e amministrativo in servizio alla data del calcolo)
    •   da 0  a 44 = 0,5
    •   da 45  a 54 = 0,6
    •   da 55  a 64 = 0,7
    •   da 65  a 74 = 0,8
    •   da 75  a 90 = 0,9
    • 91  e più = 1,0
  • c)  complessità:
    • 1)  scuola con personalità giuridica: 3 punti;
    • 2)  organizzazione scolastica verticale: 10 punti (fino a 15 punti, qualora comprenda più di due gradi di scuola);
    • 3)  numero plessi (scuola elementare, scuola media) risp. sezioni esterne (scuola media): 1 punto per plesso;
    • 4)  ulteriori Comuni nel bacino d' utenza di una scuola elementare/scuola media (1 punto per comune; fino a 4 punti);
    • 5)  ulteriori indirizzi nelle scuole superiori (4 punti per indirizzo; fino a 15 punti);
    • 6)  indirizzo nella scuola media (musica): 4 punti per indirizzo;
    • 7)  scuola a tempo pieno nella scuola elementare/media: 3 punti;
    • 8)  lezioni pomeridiane (qualora superino le 6 mezze giornate): 1 punto a pomeriggio (fino a 3 punti);
    • 9)  scuole serali di scuole medie e superiori: 3 punti;
    • 10)  scuole carcerarie, scuole in ospedale: 2 punti;
    • 11)  situazioni scolastiche particolari precarie (classi con profughi, stranieri e nomadi, convitti, situazione dei locali molto precaria, etc.): fino a 5 punti;
    • 12)  gestione di impianti extrascolastici (impianti sportivi, piscine, etc.): 5 punti;
    • 13)  laboratori nelle scuole superiori: 1 punto per laboratorio (fino a 10 punti nell' istituto tecnico industriale nonché nell'istituto tecnico per geometri e nell'istituto tecnico agrario; fino a 6 punti nelle altre scuole superiori);
    • 14)  imprese simulate, lezioni di esperti/e nei bienni conclusivi degli istituti tecnici: fino a 3 punti (1 punto per impresa simulata e 1 punto per sezione con lezioni di esperti/e);
    • 15)  biblioteche di grandi scuole o interscolastiche (ai sensi della legge sulle biblioteche) e/o biblioteche aperte al pubblico: 2 punti;
    • 16)  consegnatari/e di edifici sede di più scuole: 3 punti;
    • 17)  progetti speciali: 2 punti;
    • 18)  azienda agricola: 15 punti.
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ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionAmministrazione provinciale
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionA Organizzazioni turistiche
ActionActionB Provvidenze per il settore alberghiero
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 25
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1991, n. 22
ActionActionc) Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8 
ActionActionC Agenzie di viaggio
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionArt. 1-3
ActionActionArt. 4 (Disposizioni riguardanti compensi a componenti di commissioni mediche)
ActionActionArt. 5 (Comando di personale)
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario)   
ActionActionArt. 15/bis (Corsi di formazione manageriale)
ActionActionArt. 15/ter (Corsi di aggiornamento tecnico-professionale)
ActionActionArt. 16 (Norme transitorie in materia concorsuale)  
ActionActionArt. 17 (Abrogazione di norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale)
ActionActionArt. 18 (Provvedimenti a favore di dipendenti con prole)  
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21 (Conferma delle funzioni dei direttori generali, sanitari e amministrativi)
ActionActionArt. 22-23
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionAction Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActionc) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActiond) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) Contratto di comparto
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActioni) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto di comparto 4 luglio 2002 
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionl) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionq) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActionz) Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionb') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActiono') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionq') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActionr') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionv') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
ActionActione) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
ActionActiong) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActioni) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActiona) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4 
ActionActionc) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction04/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionAction10/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2012, n. 5
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionAction12/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionAction18/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2012, n. 4
ActionAction02/01/2012 - Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction09/01/2012 - Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction27/02/2012 - Legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5
ActionAction05/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction27/02/2012 - Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction15/03/2012 - Legge provinciale 15 marzo 2012, n. 6
ActionAction16/03/2012 - Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/02/2012 - Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction08/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2012, n. 8
ActionAction12/03/2012 - Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction05/03/2012 - Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction21/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2012, n. 9
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 12
ActionAction18/04/2012 - Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionAction10/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionAction17/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2012, n. 13
ActionAction07/05/2012 - Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction11/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 14
ActionAction14/05/2012 - Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction16/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionAction01/06/2012 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 1. Juni 2012, Nr. 2
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 15
ActionAction16/05/2012 - Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
ActionAction22/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2012, n. 17
ActionAction25/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2012, n. 18
ActionAction06/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 10
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 20
ActionAction21/05/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction23/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 21
ActionAction28/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2012, n. 22
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11
ActionAction04/07/2012 - Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 14
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction11/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionAction02/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction18/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 24
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 25
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction31/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2012, n. 26
ActionAction21/05/2012 - Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction09/07/2012 - Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction17/08/2012 - Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction27/08/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2012, n. 28
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction25/06/2012 - Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction18/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction11/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionAction24/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction04/10/2012 - Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction20/09/2012 - Legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionAction01/10/2012 - Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction11/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2012, n. 34
ActionAction03/09/2012 - Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction17/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2012, n. 30
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17
ActionAction01/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionAction22/10/2012 - Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction15/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35
ActionAction15/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36
ActionAction18/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37
ActionAction13/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction05/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction22/10/2012 - Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction09/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2012, n. 40
ActionAction19/11/2012 - Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction19/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2012, n. 41
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 44
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction03/12/2012 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 2012
ActionAction03/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction10/12/2012 - Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction20/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 47
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction17/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionAction26/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction2011
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ActionAction10/09/2007 - Delibera N. 3025 del 10.09.2007
ActionAction17/12/2007 - Delibera N. 4489 del 17.12.2007
ActionAction25/06/2007 - Delibera N. 2164 del 25.06.2007
ActionAction12/03/2007 - Delibera N. 679 del 12.03.2007
ActionAction28/12/2007 - Delibera N. 4618 del 28.12.2007
ActionAction10/04/2007 - Delibera N. 1144 del 10.04.2007
ActionAction18/06/2007 - Delibera N. 2024 del 18.06.2007
ActionAction19/11/2007 - Delibera N. 3857 del 19.11.2007
ActionAction19/03/2007 - Delibera N. 921 del 19.03.2007
ActionAction02/04/2007 - Delibera N. 1132 del 02.04.2007
ActionAction21/05/2007 - Delibera N. 1647 del 21.05.2007
ActionAction25/06/2007 - Delibera N. 2181 del 25.06.2007
ActionAction05/11/2007 - Delibera N. 3696 del 05.11.2007
ActionAction28/12/2007 - Delibera N. 4546 del 28.12.2007
ActionAction17/12/2007 - Delibera N. 4488 del 17.12.2007
ActionAction28/12/2007 - Delibera N. 4568 del 28.12.2007
ActionAction05/02/2007 - Delibera N. 294 del 05.02.2007
ActionAction19/02/2007 - Delibera N. 474 del 19.02.2007
ActionAction12/02/2007 - Delibera N. 433 del 12.02.2007
ActionAction27/08/2007 - Delibera N. 2849 del 27.08.2007
ActionAction12/03/2007 - Delibera N. 728 del 12.03.2007
ActionAction26/03/2007 - Delibera N. 953 del 26.03.2007
ActionAction19/02/2007 - Delibera N. 466 del 19.02.2007
ActionAction02/05/2007 - Delibera N. 1459 del 02.05.2007
ActionAction26/03/2007 - Delibera N. 1021 del 26.03.2007
ActionAction11/06/2007 - Delibera 11 giugno 2007, n. 1998
ActionAction10/04/2007 - Delibera N. 1161 del 10.04.2007
ActionAction01/10/2007 - Delibera N. 3250 del 01.10.2007
ActionAction30/07/2007 - Delibera N. 2596 del 30.07.2007
ActionAction09/07/2007 - Delibera N. 2332 del 09.07.2007
ActionAction02/07/2007 - Delibera N. 2273 del 02.07.2007
ActionAction09/07/2007 - Delibera N. 2326 del 09.07.2007
ActionAction23/02/2007 - Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007
ActionAction16/03/2007 - Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 16.03.2007
ActionAction16/03/2007 - Corte costituzionale - Sentenza N. 89 del 16.03.2007
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ActionAction27/04/2007 - Corte costituzionale - Sentenza N. 141 del 27.04.2007
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ActionAction08/01/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 08.01.2007
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ActionAction30/03/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 119 del 30.03.2007
ActionAction03/04/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 122 vom 03.04.2007
ActionAction11/04/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007
ActionAction09/05/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 139 vom 09.05.2007
ActionAction17/04/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 17.04.2007
ActionAction02/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 156 del 02.05.2007
ActionAction08/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007
ActionAction22/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 22.05.2007
ActionAction22/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 22.05.2007
ActionAction22/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 187 del 22.05.2007
ActionAction25/05/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 193 vom 25.05.2007
ActionAction26/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007
ActionAction26/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 196 del 26.05.2007
ActionAction26/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007
ActionAction26/05/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 26.05.2007
ActionAction26/05/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 199 vom 26.05.2007
ActionAction06/06/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 212 vom 06.06.2007
ActionAction06/06/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007
ActionAction06/06/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 214 vom 06.06.2007
ActionAction26/06/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 26.06.2007
ActionAction26/06/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 238 del 26.06.2007
ActionAction26/06/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 239 del 26.06.2007
ActionAction26/06/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 241 vom 26.06.2007
ActionAction27/06/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007
ActionAction28/06/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007
ActionAction29/06/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007
ActionAction04/07/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 252 del 04.07.2007
ActionAction04/07/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 04.07.2007
ActionAction07/04/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 07.04.2007
ActionAction07/07/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 07.07.2007
ActionAction10/07/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 10.07.2007
ActionAction31/07/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 31.07.2007
ActionAction01/08/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 281 del 01.08.2007
ActionAction20/08/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007
ActionAction27/08/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 27.08.2007
ActionAction03/09/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 03.09.2007
ActionAction29/09/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 304 vom 29.09.2007
ActionAction09/10/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 318 del 09.10.2007
ActionAction07/11/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007
ActionAction13/11/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 13.11.2007
ActionAction13/11/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 13.11.2007
ActionAction13/11/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007
ActionAction15/11/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007
ActionAction15/11/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007
ActionAction22/11/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007
ActionAction05/12/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 354 del 05.12.2007
ActionAction06/12/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 355 vom 06.12.2007
ActionAction11/12/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 372 del 11.12.2007
ActionAction21/12/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 21.12.2007
ActionAction21/12/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 21.12.2007
ActionAction21/12/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 396 del 21.12.2007
ActionAction24/12/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 397 del 24.12.2007
ActionAction27/12/2007 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 400 vom 27.12.2007
ActionAction26/11/2007 - Delibera N. 3964 del 26.11.2007
ActionAction26/09/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52
ActionAction08/08/2007 - Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionAction09/10/2007 - Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 8
ActionAction08/01/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2007, n. 3
ActionAction22/01/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 22 gennaio 2007, n. 13
ActionAction07/02/2007 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionAction02/03/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2007, n. 17
ActionAction09/03/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 20
ActionAction12/03/2007 - Legge provinciale 12 marzo 2007, n. 1
ActionAction12/03/2007 - Deliberazione della giunta provinciale 12 marzo 2007, n. 755
ActionAction26/03/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2007, n. 24
ActionAction26/04/2007 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2007, n. 25
ActionAction07/05/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionAction14/05/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 14 maggio 2007, n. 29
ActionAction15/05/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 31
ActionAction15/05/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
ActionAction21/05/2007 - Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction30/05/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 30 maggio 2007, n. 34
ActionAction11/06/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionAction13/06/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
ActionAction18/06/2007 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
ActionAction27/06/2007 - Contratto collettivo27 giugno 2007
ActionAction02/07/2007 - Legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
ActionAction05/07/2007 - Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionAction09/07/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 9 luglio 2007, n. 40
ActionAction18/07/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 41
ActionAction19/07/2007 - Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionAction19/07/2007 - Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionAction23/07/2007 - Legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6
ActionAction08/08/2007 - Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionAction08/08/2007 - Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionAction10/08/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2007, n. 44
ActionAction28/08/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 28 agosto 2007, n. 45
ActionAction03/09/2007 - Delibera N. 2921 del 03.09.2007
ActionAction03/09/2007 - Delibera N. 2923 del 03.09.2007
ActionAction07/09/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2007, n. 48
ActionAction12/09/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2007, n. 138/30.1
ActionAction20/09/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50
ActionAction27/09/2007 - Legge provinciale 27 settembre 2007, n. 7
ActionAction01/10/2007 - Delibera N. 3247 del 01.10.2007
ActionAction08/10/2007 - Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionAction08/10/2007 - Delibera N. 3315 del 08.10.2007
ActionAction08/10/2007 - Delibera N. 3406 del 08.10.2007
ActionAction12/10/2007 - Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10
ActionAction22/10/2007 - Delibera N. 3538 del 22.10.2007
ActionAction05/11/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 57
ActionAction16/11/2007 - Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11
ActionAction23/11/2007 - Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionAction26/11/2007 - Delibera N. 4008 del 26.11.2007
ActionAction03/12/2007 - Delibera N. 4150 del 03.12.2007
ActionAction11/12/2007 - Accordo 11 dicembre 2007
ActionAction21/12/2007 - Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionAction21/12/2007 - Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionAction28/12/2007 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 405 del 28.12.2007
ActionAction28/12/2007 - Delibera N. 4739 del 28.12.2007
ActionAction20/09/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 49
ActionAction12/10/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 54
ActionAction09/05/2007 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 maggio 2007, n. 28 —
ActionAction17/05/2007 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionAction03/12/2007 - Delibera 3 dicembre 2007, n. 4120
ActionAction18/10/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55
ActionAction28/09/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52 
ActionAction01/10/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2007, n. 53 —
ActionAction08/01/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2007, n. 5 
ActionAction20/06/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39 
ActionAction10/12/2007 - Legge provinciale 10 dicembre 2007, Nr. 13
ActionAction05/04/2007 - Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 
ActionAction22/10/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56
ActionAction16/11/2007 - Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionAction11/12/2007 - Accordo 11 dicembre 2007
ActionAction18/01/2007 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionAction12/10/2007 - Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionAction09/03/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
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ActionAction19/01/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
ActionAction01/03/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
ActionAction06/04/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
ActionAction16/05/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
ActionAction16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
ActionAction16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
ActionAction19/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
ActionAction05/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
ActionAction06/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
ActionAction25/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
ActionAction28/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
ActionAction12/09/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
ActionAction07/11/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
ActionAction28/04/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
ActionAction19/06/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1995, n. 3140
ActionAction17/07/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionAction04/12/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionAction13/02/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1995, n. 667
ActionAction18/12/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 1995, n. 6696
ActionAction29/12/1995 - Deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 1995, n. 7162
ActionAction21/09/1995 - DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction21/09/1995 - Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430
ActionAction12/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1995, n. 1
ActionAction20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 10
ActionAction16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 12
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ActionAction27/03/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1995, n. 14
ActionAction11/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 aprile 1995, n. 15
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ActionAction02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 20
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ActionAction11/01/1995 - Legge provinciale 11 gennaio 1995, n. 1
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ActionAction22/06/1995 - LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 1995, n. 15
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ActionAction18/10/1995 - Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 
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ActionAction13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 6
ActionAction20/03/1995 - Legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7
ActionAction05/04/1995 - Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionAction27/04/1995 - Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction19/01/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
ActionAction26/03/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
ActionAction29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
ActionAction07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
ActionAction01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
ActionAction15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
ActionAction28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
ActionAction14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
ActionAction11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
ActionAction09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
ActionAction12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4 —
ActionAction25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
ActionAction21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
ActionAction14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionAction22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
ActionAction06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
ActionAction28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE12
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
ActionAction08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
ActionAction17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
ActionAction15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
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ActionAction04/03/1963 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1963, n. 16
ActionAction29/08/1963 - decreto del Presidente della giunta provinciale 29 agosto 1963, n. 55
ActionAction13/01/1963 - Legge provinciale 13 gennaio 1963, n. 1
ActionAction06/08/1963 - Legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10
ActionAction14/08/1963 - Legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11
ActionAction14/08/1963 - LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionAction14/08/1963 - LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionAction29/08/1963 - Legge provinciale 29 agosto 1963, n. 12
ActionAction30/08/1963 - Legge provinciale 30 agosto 1963, n. 13
ActionAction21/10/1963 - Legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14
ActionAction02/12/1963 - Legge provinciale 2 dicembre 1963, n. 15
ActionAction17/01/1963 - Legge provinciale 17 gennaio 1963, n. 2
ActionAction20/04/1963 - Legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3
ActionAction29/04/1963 - Legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4
ActionAction01/07/1963 - Legge provinciale 1 luglio 1963, n. 5
ActionAction05/07/1963 - Legge provinciale 5 luglio 1963, n. 6
ActionAction05/07/1963 - LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionAction06/08/1963 - Legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8
ActionAction06/08/1963 - Legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9
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ActionAction29/03/1954 - Legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1
ActionAction02/09/1954 - Legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2
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