In vigore al

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In vigore al: 28/02/2015

e) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 201)
Disposizioni in materia di inquinamento acustico

1)
Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 51.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1)  La presente legge, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, stabilisce norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, ai fini di migliorare la qualità della vita e di tutelare la salute umana.

(2)  La presente legge stabilisce misure di prevenzione e di riduzione del livello di rumorosità, di risanamento ambientale delle aree acusticamente inquinate nonché i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio.

(3)  La presente legge, fatte salve le eccezioni espressamente considerate, non trova applicazione in caso di inquinamento acustico:

  1. nei luoghi di lavoro, ai quali si applica la disciplina specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  2. causato dai singoli veicoli o da attività o mezzi militari;
  3. generato dal comportamento delle persone, dalle attività domestiche e dagli animali;
  4. generato da impianti elettroacustici delle attività di protezione civile ed ordine pubblico;
  5. generato da infrasuoni ed ultrasuoni.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991 - Sanità - Inquinamento acustico - D.P.C.M. in tema di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Ai fini della presente legge si intende per:

  1. “inquinamento acustico”: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  2. “ambiente abitativo”: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive, ai quali la presente legge si applica limitatamente all’immissione di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività stesse;
  3. “rumore ambientale”: suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, ferroviario, aereo o proveniente da siti di attività produttive;
  4. “sorgenti sonore fisse”: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni, uniti agli immobili anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, gli impianti di risalita, industriali, artigianali, le aziende commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite alla movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
  5. “sorgenti sonore mobili”: tutte le sorgenti sonore non comprese alla lettera d);
  6. “ricettore”: l’ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, esposto all’inquinamento acustico causato da sorgenti sonore;
  7. “clima acustico”: la condizione sonora esistente in una determinata porzione di territorio, derivante dall’insieme delle sorgenti sonore naturali ed artificiali;
  8. “impatto acustico”: la variazione del clima acustico ovvero l’effetto prodotto o indotto in una determinata porzione di territorio, dovuto all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
  9. “tempo di valutazione (TV)”: il tempo che determina il livello di valutazione di una sorgente sonora;
  10. "livello di valutazione (LV)”: il livello continuo equivalente ponderato “A” prodotto da una sorgente sonora durante il tempo di valutazione, da confrontare con i valori limite e da misurarsi al ricettore;
  11. “valore limite di immissione”: il valore massimo di rumore consentito nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato al ricettore;
  12. “valore limite differenziale (VD)”: il valore massimo consentito risultante dalla differenza tra il livello di valutazione ed il livello sonoro rilevato nell’ambiente abitativo in assenza di disturbo;
  13. “rumore residuo”: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante;
  14. “valore limite di pianificazione (Lip)”: il valore limite di rumore, inferiore di 5 dB(A) al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell’allegato A per la zona acustica ove è ubicato il ricettore più esposto; tale valore deve essere garantito in fase di pianificazione di un nuovo impianto o in caso di modifica sostanziale di un impianto esistente;
  15. “valore di attenzione”: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; tale valore è pari al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell’allegato A, aumentato di 10 dB(A) nel periodo diurno e di 5 dB(A) nel periodo notturno;
  16. “valore di qualità”: il valore di rumore da conseguire gradualmente con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge; tale valore è inferiore di 3 dB(A) al valore limite di immissione definito nella tabella 3 dell’allegato A;
  17. “piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)”: la suddivisione, corredata da una relazione tecnica descrittiva, del territorio in zone acustiche omogenee, nelle quali siano applicabili i valori limite per il rumore ambientale in relazione all’uso del territorio stesso;
  18. “unità abitativa”: il locale o l’insieme di locali adibiti alla permanenza di persone;
  19. "manifestazione temporanea”: manifestazione di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile;
  20. “piano di azione”: il piano destinato a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
  21. “mappatura acustica”: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
  22. "mappa acustica strategica”: la mappa redatta dai comuni competenti, finalizzata alla determinazione globale dell’esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore, ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
  23. “impianto IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)”: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato F della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, recante “Valutazione ambientale per piani e progetti” e qualsiasi altra attività accessoria, tecnicamente connessa con le suddette attività, che possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

Art. 3 (Tecnico/tecnica competente in acustica)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri e i requisiti d’accesso, nonché le competenze specifiche per l’iscrizione all’albo provinciale dei tecnici e delle tecniche competenti in acustica.

massimeDelibera 20 maggio 2014, n. 577 - Criteri e requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei tecnici e delle tecniche competenti in acustica

Art. 4 (Norme tecniche di misura e di strumentazione)

(1)  Le tecniche di rilevamento e misurazione del rumore devono assicurare la riproducibilità e la confrontabilità dei dati rilevati e delle valutazioni eseguite. Le modalità per l’esecuzione delle misurazioni e le caratteristiche della strumentazione sono stabilite nell’allegato D.

Art. 5 (Piano comunale di classificazione acustica)   delibera sentenza

(1)  Il comune elabora una proposta di piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.). Nell’individuazione di una classe acustica il comune deve tener conto del prevalente ed effettivo utilizzo dell’area stessa, considerando il criterio in base al quale di regola zone confinanti devono appartenere a classi acustiche i cui limiti non si discostino di più di 5 dB(A). A tal fine una zona urbanistica può contenere anche piú di una zona acustica. La classificazione indicata nella tabella 1 dell’allegato A rappresenta una classificazione-tipo, proposta per l’elaborazione da parte dei comuni del P.C.C.A..

(2)  Il comune dispone la pubblicazione all’albo comunale per 30 giorni consecutivi della proposta di cui al comma 1. Entro tale termine chiunque può presentare le proprie osservazioni. Contestualmente al deposito all’albo comunale la deliberazione è trasmessa all’Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominata Agenzia, per l’espressione di un parere. Nel caso in cui un comune intenda classificare in un’altra classe acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A un’area confinante con altri comuni, la deliberazione é trasmessa anche ai comuni limitrofi per l’espressione dei relativi pareri. Tutti i pareri sono resi entro 90 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, essi si intendono resi in senso favorevole.

(3)  Il comune, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell’Agenzia, approva il P.C.C.A., provvede a darne avviso entro 30 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e contestualmente ne trasmette copia alla Provincia autonoma di Bolzano. Qualora il P.C.C.A. si discosti dal parere dell'Agenzia, il comune è tenuto motivare le ragioni di questa difformità. Tali motivazioni fanno parte integrante della delibera di approvazione del P.C.C.A.

massimeDelibera 28 novembre 2011, n. 1825 - Individuazione del Comune di Bolzano quale „agglomerato“ della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

Art. 6 (Classificazione acustica e pianificazione urbanistica e territoriale)

(1)  Nel piano urbanistico comunale (P.U.C.) sono consentiti l’individuazione, la modifica o l’ampliamento di zone, purché i valori limite non si discostino in misura superiore a 5 dB(A) da quelli delle zone confinanti, anche se appartenenti a comuni vicini.

(2)  Una deroga alle disposizioni di cui al comma 1 può essere concessa solo in caso di previsione di opportune misure di contenimento del rumore che consentano di rispettare i valori limite; i relativi oneri sono imputati ai costi di urbanizzazione primaria. La deroga e le misure di contenimento devono risultare da una valutazione d’impatto acustico, redatta da un tecnico/una tecnica competente in acustica; la valutazione d’impatto acustico fa parte integrante della richiesta di variazione urbanistica. 2)

(3)  Nella richiesta di variazione del P.U.C. il comune deve indicare la classe acustica della zona oggetto di variazione.

(4)  All’interno delle zone di verde agricolo, bosco, prato e pascolo alberato, zone di verde alpino, ghiacciaio e zone rocciose sono consentiti l’individuazione, la modifica o l’ampliamento di zone, anche se i valori limite si discostano in misura superiore ai 5 dB(A) dalla classe acustica II, salvo quanto stabilito al comma 5.

(5)  Se nelle zone di cui al comma 4 sono previsti la realizzazione di nuove zone, modifiche od ampliamenti di quelle già esistenti, appartenenti alle classi acustiche IV e V, ad una distanza inferiore a 50 metri dalle unità abitative preesistenti, si applica la procedura di cui al comma 2.

(6)  Se nelle zone di classe acustica II è prevista la realizzazione di unità abitative nelle vicinanze di impianti o zone già esistenti, appartenenti alle classi acustiche IV e V, i titolari della concessione edilizia o di altro titolo sono tenuti ad adottare idonee misure di contenimento del rumore al fine di garantire il rispetto del valore limite della classe acustica II.

(7)  Nei casi di cui ai commi 2 e 5 le norme di attuazione del P.U.C. sono integrate con le prescrizioni relative alle misure atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico.

2)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 7 (Classificazione acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali)   delibera sentenza

(1)  Alle infrastrutture ferroviarie e stradali, agli aeroporti e agli eliporti si applica la normativa statale vigente.

(2)  Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di nuove zone appartenenti alle classi acustiche I, II o III ad una distanza inferiore a 50 metri dal confine di proprietà dei tracciati della ferrovia, dell’autostrada nonché delle strade con un volume di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli all’anno si applica la procedura di cui all’articolo 6, comma 2.

(3)  Nell’elaborazione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani d’azione si applica la normativa statale e comunitaria vigente.

(4)  La Giunta provinciale individua gli agglomerati, le infrastrutture stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

massimeDelibera 10 maggio 2010, n. 823 - Criteri per la selezione delle zone, nelle quali vanno costruite le barriere antirumore lungo la linea ferroviaria

Art. 8 (Clima acustico ed impatto acustico)

(1)  L’Agenzia stabilisce i criteri per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di clima acustico e di impatto acustico.

Art. 9 (Impianti soggetti a valutazione di impatto acustico)

(1)  La realizzazione di nuovi impianti o la modifica sostanziale di quelli già esistenti, rientranti nelle categorie dell’allegato B, è soggetta ad approvazione da parte dell’Agenzia, fatti salvi gli impianti previsti dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e quelli soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

(2)  Per l’approvazione degli impianti di cui al comma 1 deve essere presentata al comune, unitamente alla domanda di concessione edilizia ovvero unitamente alle previste autorizzazioni di legge, una valutazione d’impatto acustico che dimostri il rispetto del valore limite di pianificazione (Lip), come previsto dalla tabella 2 dell’allegato A.

(3)  La valutazione d’impatto acustico contiene:

  1. la descrizione dell'impianto, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno o notturno, con l’indicazione della durata, se continua o discontinua, della frequenza di esercizio e dell’eventuale compresenza di altre sorgenti;
  2. la descrizione delle singole sorgenti di rumore previste, con indicazione della loro puntuale collocazione, delle modalità e dei tempi di funzionamento delle stesse;
  3. la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento acustico;
  4. la descrizione del clima acustico ante operam presso i ricettori più esposti.

(4)  Il comune richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, la quale si pronuncia entro 60 giorni.

(5)  Contro il parere dell'Agenzia è ammesso ricorso in unica istanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento al Comitato ambientale.

(6)  Per gli impianti soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”, e non compresi nell’allegato B della presente legge, l’Agenzia può richiedere una valutazione di impatto acustico.

Art. 10 (Applicazione dei valori limite)

(1)  I valori limite di immissione per le varie classi acustiche sono definiti nella tabella 3 dell’allegato A.

(2)  I valori limite di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosità prodotta da:

  1. strade, ferrovie e aeroporti;
  2. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali;
  3. attività di carico e scarico merci;
  4. attività di raccolta dei rifiuti urbani;
  5. attività di pulizia delle strade;
  6. attività di ripristino urgente dell’erogazione dei servizi pubblici in rete;
  7. attività di carattere agricolo non industriale;
  8. cantieri, ad eccezione degli impianti di vaglio e frantumazione inerti;
  9. musica dal vivo o riproduzioni vocali;
  10. attività di cui agli articoli 11 e 12;
  11. campane, mortaretti e spari a salve, megafoni o altri impianti elettroacustici funzionali all’esercizio del culto.

(3)  Qualora, nonostante il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, permanga il disturbo della quiete pubblica, il sindaco/la sindaca del comune interessato può stabilire che le sorgenti sonore maggiormente responsabili del disturbo siano dotate di ulteriori dispositivi per la riduzione del rumore ovvero che il loro utilizzo sia consentito entro determinati limiti temporali.

(4)  Per impianti di trasporto in servizio pubblico il sindaco/la sindaca, su richiesta motivata, può concedere deroghe temporanee al rispetto dei valori limite di cui al comma 1, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Nel caso di impianti di trasporto in servizio pubblico che interessano il territorio di due o più comuni, la competenza spetta alla Giunta provinciale.

Art. 11 (Disposizioni sulle attività particolarmente rumorose)

(1)  Ai lavori edili e alle altre attività particolarmente rumorose si applicano le disposizioni contenute nell'allegato C.

Art. 12 (Autorizzazioni per manifestazioni temporanee)

(1)  Lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l’impiego di impianti rumorosi o che comunque determinino un impatto acustico significativo sull’ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente.

(2)  Nell’autorizzazione vanno indicate tutte le prescrizioni relative ad orari, numero massimo di giorni all’anno concessi per le manifestazioni, nonché tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo presso i ricettori più prossimi.

(3)  Il sindaco/la sindaca può esentare dall’obbligo di autorizzazione determinate attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

Art. 13 (Valori limite differenziali)

(1)  All’interno degli edifici situati nelle zone di classe acustica I, II e III si applicano i valori limite differenziali stabiliti nella tabella 4 dell’allegato A. Tali limiti si applicano esclusivamente per il rumore prodotto e trasmesso all'interno dello stesso edificio o comunque trasmesso direttamente attraverso corpi solidi.

(2)  I valori limite differenziali non si applicano alla rumorosità prodotta:

  1. nei casi previsti dall’articolo 10, comma 2, lettere b), c), h), i), j) e k);
  2. da impianti tecnologici adibiti ad uso comune situati all’interno di un edificio.

Art. 14 (Requisiti acustici degli edifici)

(1)  La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, disciplina la procedura volta al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 15 (Piani e misure di risanamento acustico)

(1)  Qualora si constati il superamento dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13, il comune ovvero l’Agenzia, nell’ambito delle rispettive competenze di cui all’Art. 16, ordina al responsabile della violazione di mettere in atto, entro un termine prestabilito, le misure di risanamento per l’adeguamento ai limiti di legge.

(2)  In casi eccezionali in cui gli interventi necessari per l’osservanza dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13 risultino essere obiettivamente di difficile attuazione sotto l’aspetto tecnico, operativo o finanziario, l’autorità di cui al comma 1 può, eventualmente anche per un periodo di tempo limitato, derogare al rispetto dei valori di cui sopra, eventualmente disponendo un intervento sul ricettore, sulla base di un progetto di risanamento acustico.

(3)  In caso di disturbi particolarmente gravi, scaduto il termine per porre in essere le misure di risanamento, l’autorità di cui al comma 1 può intervenire con misure cautelari ed urgenti, anche disponendo la sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività rumorosa sino all’avvenuto adeguamento.

(4)  In caso di superamento dei valori di attenzione e qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il divieto di contatto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) dai valori limite, i comuni adottano un piano di risanamento acustico in linea con il piano urbano del traffico o con il piano urbano di mobilità, ove previsti, ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti e con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

(5)  I comuni attuano tutte le misure organizzative e gestionali atte a favorire il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale e quelle atte al raggiungimento dei valori di qualità, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 16 (Vigilanza)  

(1)  I comuni esercitano l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, avvalendosi del supporto dell’Agenzia.

(2)  L’Agenzia esercita l’attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dall’inquinamento acustico derivante da traffico stradale sovracomunale, ferroviario, aeroportuale e dagli impianti di cui all’allegato B.

(3)  Il personale incaricato è autorizzato ad effettuare le ispezioni ed i controlli necessari.

(4)  Contro i provvedimenti dell’Agenzia è ammesso ricorso in unica istanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della comunicazione degli stessi, al Comitato ambientale.

Art. 17 (Sanzioni)  

(1)  Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. in caso di messa in esercizio degli impianti di cui all’allegato B senza il previsto parere dell’Agenzia: da 1.000 euro a 3.000 euro;
  2. in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere dell’Agenzia per gli impianti di cui all’allegato B: da 500 euro a 1.500 euro;
  3. in caso di svolgimento di manifestazioni senza la prescritta autorizzazione comunale, come previsto dall’Art. 12, comma 1, e in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal punto 1 dell’allegato C: da 500 euro a 1.500 euro;
  4. in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal punto 2 dell’allegato C: da 300 euro a 900 euro;
  5. in caso di mancato adeguamento ai limiti di legge entro il termine previsto dall’articolo 15: da 1.000 euro a 3.000 euro;
  6. in caso di non ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’autorità competente: da 1.000 euro a 3.000 euro.

(2)  L’accertamento e la contestazione delle infrazioni spettano alle autorità di cui all’articolo 16, nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 18 (Potere sostitutivo)

(1)  In caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dalla presente legge entro i termini previsti, la Provincia autonoma di Bolzano provvede in via sostitutiva.

Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali)

(1)  Entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente legge, i comuni adottano la proposta di P.C.C.A. 3)

(2)  Fino all’approvazione del P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica, per la quale valgono i valori limite di immissione stabiliti nella tabella 3 del medesimo allegato.

(3)  Fino all’approvazione del P.C.C.A. il comune può effettuare una classificazione acustica parziale, limitandola a singole zone urbanistiche del territorio, seguendo le indicazioni e la procedura contenute nell’Art. 5.

(4)  Tutti gli impianti, compresi quelli soggetti alla VIA, alla disciplina IPPC, nonché quelli di cui all’allegato B devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore o comunque entro la scadenza della rispettiva autorizzazione.)

(5)  Fino all’approvazione del P.C.C.A. il livello sonoro di valutazione derivante da una o più sorgenti che si trovano in una zona acustica di almeno due classi superiore a quella del ricettore è ammissibile purché non sia superiore a più di 5 dB(A) rispetto al valore limite di immissione della zona in cui si trova il ricettore.

(6)  La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in seguito a modifiche delle disposizioni statali e comunitarie.

3)
L'art. 19, comma 1, è stato così modificato dall'art. 22, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 20 (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l’esercizio finanziario 2012.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 21 (Abrogazioni)

(1)  La legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, “Provvedimenti contro l’inquinamento prodotto da rumore” e il decreto del presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

ALLEGATO B
IMPIANTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (articolo 9)

 

PARTE I

Per le seguenti tipologie di impianti la valutazione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico/una tecnica competente in acustica ai sensi dell’articolo 3 della legge.

  1. centrali idroelettriche di potenza nominale > 3 MW;
  2. nuove infrastrutture stradali di lunghezza superiore a 2 chilometri e con capacità prevista superiore a 3 milioni di veicoli/anno;
  3. realizzazione, modifica o potenziamento di infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia o a fune;
  4. realizzazione, modifica o potenziamento di aeroporti ed eliporti ad uso civile;
  5. realizzazione o ampliamento di impianti fissi o mobili di frantumazione o di cernita adibiti alla lavorazione o al riciclaggio sul posto di una quantità maggiore a 3.000 m³ di rifiuti inerti, ghiaia o altri materiali;
  6. impianti eolici di potenza nominale > 1 MW;
  7. realizzazione o ampliamento di cave con oltre 50.000 m³ di materiale movimentato;
  8. discoteche.

 

PARTE II

Per le seguenti tipologie di impianti l’Agenzia può richiedere che la valutazione di impatto acustico sia redatta da un tecnico/una tecnica competente in acustica ai sensi dell’articolo 3 della legge.

  1. impianti di smaltimento rifiuti;
  2. motori fissi a combustione interna con potenza nominale > 0,3 MW, ad esclusione dei gruppi elettrogeni di emergenza;
  3. attività artigianali ed industriali che esercitano le lavorazioni durante l’orario notturno;
  4. impianti di ventilazione a servizio di autorimesse con una capienza superiore a 300 posti, limitatamente al loro esercizio ordinario di espulsione dei fumi generati dai motori degli autoveicoli;
  5. impianti di ventilazione a servizio di tunnel stradali limitatamente al loro esercizio ordinario di espulsione dei fumi generati dai motori degli autoveicoli;
  6. impianti di betonaggio;
  7. impianti di condizionamento e refrigerazione di attività produttive e commerciali di potenza termica/frigorifera > 100 kW, posizionati sulle parti esterne di edifici situati in centri abitati.

 

ALLEGATO C
DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE RUMOROSE (articolo 11)

(1)  Per i lavori edili si applicano le seguenti disposizioni:

  1. i lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Una modifica ai suddetti orari può essere concessa con autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune territorialmente competente;
  2. i lavori di scavo, consolidamento del terreno, costruzione o demolizione devono essere eseguiti adottando adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni di rumore;
  3. i macchinari impiegati nelle costruzioni, compatibilmente con quanto reperibile sul mercato, devono essere azionati elettricamente quando vi sia disponibilità di energia elettrica. In vicinanza di ospedali, case di cura, asili, scuole, chiese e cimiteri, i macchinari non azionati elettricamente possono essere utilizzati solo previa autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune interessato, su richiesta scritta e motivata;
  4. i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica;
  5. i macchinari rumorosi utilizzati nei cantieri devono essere dislocati, compatibilmente con la loro necessità d'impiego, in zone dove risulti minore la molestia arrecata al vicinato dal loro funzionamento;
  6. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere adeguatamente lubrificati, affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
  7. i martelli pneumatici e le perforatrici, compatibilmente con quanto reperibile sul mercato, devono essere muniti di mantelli isolanti.

(2)  Per altre particolari attività rumorose si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le attività di carattere agricolo non industriale devono essere svolte prevalentemente durante le ore diurne, salvo i casi in cui il loro mancato svolgimento ostacoli il ciclo normale delle lavorazioni;
  2. l’impiego di macchinari rumorosi ad uso privato, quali macchine da giardinaggio, per il taglio della legna ed altre apparecchiature con motore a scoppio è consentito dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali nonché dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni festivi. Una deroga agli orari suddetti può essere concessa con autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune territorialmente competente, tenuto conto delle consuetudini locali, delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti;
  3. l’accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi non impiegati per fini agricoli sono ammessi unicamente previa autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune territorialmente competente;
  4. le attività ricreative che si svolgono tra le ore 22.00 e le ore 9.00 all’aperto, all’interno di esercizi pubblici o locali privati d’intrattenimento o similari, qualora comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, prevedano l’esecuzione di musica dal vivo, riproduzioni vocali o che in generale comportino produzione di rumore, sono soggette ad autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune territorialmente competente o, conformemente alle disposizioni in materia di pubblici spettacoli, ad autorizzazione del presidente della Provincia;
  5. le attività sportive o ricreative particolarmente rumorose, quali motocross, go-kart, deltaplano a motore, aero- e automodellismo e simili, sono ammesse unicamente nelle fasce orarie autorizzate dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti interessati da tali attività;
  6. qualora l’utilizzo di impianti per la riproduzione sonora presso esercizi pubblici, circoli privati, palestre, locali o similari di ritrovo raggiunga livelli tali da causare disturbo al vicinato, il sindaco/la sindaca del comune territorialmente competente può disporre limitazioni temporali alla riproduzione della musica fino a quando non siano stati adottati efficaci interventi di carattere tecnico-organizzativo. A tale scopo il sindaco/la sindaca può ordinare al gestore di presentare una relazione tecnica, redatta a cura di un tecnico/una tecnica competente in acustica, che certifichi l’adozione di provvedimenti atti a riportare il rumore emesso dall’impianto entro i valori limite previsti dalla legge. Qualora non sia possibile applicare accorgimenti tecnici o se gli stessi non siano in grado di garantire il rispetto dei valori limite, il sindaco/la sindaca può vietare l’utilizzo dell’impianto di riproduzione sonora o fissare limitazioni orarie all’utilizzo dello stesso.

 

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