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In vigore al: 28/02/2015

Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
Criteri per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 7/bis della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26

Allegato

RIPARTIZIONE 29

AGENZIA PER L'AMBIENTE

Criteri per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 - Ambiente

Le seguenti disposizioni regolano la concessione e la liquidazione di vantaggi economici, che concernono la tutela ambientale.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 7/bis della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore all'ambiente concede contributi, sovvenzioni e sussidi per studi, manifestazioni e iniziative comunque relativi alla tutela dell'ambiente, a

a) enti pubblici

b) associazioni

c) fondazioni

d) privati (per privati si intendono persone giuridiche private senza scopo di lucro)

I contributi vengono erogati a beneficiari senza scopo di lucro (circostanza che deve essere esplicitata nello statuto o nell'atto costitutivo) per progetti che non hanno fine di lucro.

Gli interventi devono essere effettuati nel territorio della Provincia di Bolzano.

Vengono trattate solo richieste di contributo per progetti che riguardano esclusivamente la tutela ambientale. In caso di progetti che riguardano solo in parte o solo marginalmente l'ambiente il richiedente deve elaborare un estratto riguardante la tutela ambientale e presentare solo quello.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate in carta legale all'Agenzia provinciale per l'ambiente – Ripartizione 29 - Ufficio amministrativo dell'ambiente – via Amba Alagi 35, Bolzano.

Le domande di contributo, possono essere presentate in ogni momento, ma in ogni caso sempre prima dello svolgimento dell’iniziativa.

Quale data di presentazione vale la data di protocollo apposta dall’Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale il timbro postale.

Le domande di contributo devono essere compilate sull’apposito modulo predisposto dall'Agenzia per l'ambiente ed essere corredate dalla seguente documentazione:

• relazione dettagliata sulle iniziative previste;

• piano di finanziamento per le iniziative previste con indicazione completa di tutte le fonti di finanziamento, specificando se per la domanda in questione sono state presentate domande di contributo o di finanziamento per la stessa iniziativa a questa o ad altre amministrazioni o sono già stati concessi dei contributi o dei finanziamenti;

• preventivo di spesa dettagliato delle iniziative previste, indicando le singole voci di spesa previste;

• dichiarazione relativa alla posizione IVA;

• dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto;

• atto costitutivo e statuto dell'associazione se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche.

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono sempre essere comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo.

Il modulo è scaricabile dalla pagina internet https://www.egov.bz.it/service_detail_it.aspx?servid=1001825.

3. ESAME E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

a) Il direttore dell'Agenzia per l'ambiente ed i competenti direttori d'ufficio esaminano le domande di contributo e le valutano secondo i seguenti criteri:

• qualità e valore didattico-scientifico dell'iniziativa;

• congruità delle spese con riguardo alle finalità della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26;

• capacità di incidenza sulla sensibilità ecologica dell'opinione pubblica;

• rilevanza dell'iniziativa (di interesse locale o provinciale) con particolare attenzione alle esigenze del territorio provinciale.

b) L'esame delle domande è effettuato in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi previsti in bilancio.

c) Il contributo viene concesso dall'Assessore all'ambiente.

d) Domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene integrata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta verranno respinte ed archiviate.

e) Non sono prese in considerazione le iniziative rivolte solo ai soci o dipendenti del beneficiario.

4. ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

a) Per iniziative o progetti che riguardano la tutela ambientale ai sensi del punto 1 (ambito di applicazione) possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell'80% dei costi riconosciuti ammissibili.

b) Le seguenti iniziative vengono finanziate al massimo al 50% dei costi riconosciuti ammissibili:

• studi relativi alla tutela dell'ambiente;

• i costi per l'ottenimento delle certificazioni relative ai sistemi di gestione ambientale.

c) I progetti che prevedono più del 50% di costi del personale saranno finanziati nella misura massima del 50% dei costi riconosciuti ammissibili. Spese di personale sono i costi relativi al personale dipendente del soggetto beneficiario e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per questo progetto con esclusione delle prestazioni professionali.

I costi del personale potranno essere rendicontati tramite una dichiarazione: devono essere fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell’impiego di ciascun addetto nel progetto; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto.

d) Per tutte le spese, in particolare quelle amministrative (es. spese postali, materiale di cancelleria, libri, materiale didattico, affitto delle sale, pubblicità anche tramite pagina internet, ecc.), deve essere dimostrata la loro stretta attinenza all'iniziativa finanziata.

e) Gli onorari per relatori e moderatori di corsi formativi (seminari, corsi, convegni e congressi), e le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere sovvenzionate solo in base ai criteri validi per l'amministrazione provinciale.

f) Per la determinazione del contributo vengono detratte dal costo complessivo del progetto i contributi pubblici e le entrate ai sensi del punto 5 g) (quote di partecipazione).

g) Il contributo compresi i contributi di enti pubblici e le entrate di cui al punto 5 g) non può essere superiore al limite dell’80% del costo complessivo del progetto.

h) Le seguenti spese non sono riconosciute ammissibili:

1. le spese relative alla partecipazione di rappresentanti o dipendenti dei beneficiari a manifestazioni, corsi, convegni o incontri;

2. il lavoro svolto a titolo onorifico e quindi non documentabile;

3. le spese di rappresentanza, le spese relative a buffet, rinfreschi e cene d'onore;

4. omaggi a relatori e partecipanti;

5. spese amministrative: spese telefoniche, consumo di energia elettrica, affitto della sede dell'associazione, riscaldamento, e similari;

6. l'ideazione e/o la gestione di un sito o pagina internet se non direttamente collegati al progetto,

7. gli interessi passivi;

8. imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile.

5. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dei contributi avviene a cura dell'Ufficio amministrativo dell’ambiente sulla base delle seguenti disposizioni:

a) presentazione di:

1. documentazione di spesa in originale, quietanzata ai sensi della legislazione vigente, corredata del relativo elenco analitico; la documentazione deve recare una data posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.

La documentazione di spesa in originale sarà restituita a cura dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.

2. attestazione del regolare svolgimento delle iniziative previste come da preventivo presentato;

3. costi del personale: dichiarazione contenente le seguenti informazioni: numero delle persone impegnate nel progetto, qualifica, descrizione dei compiti, durata (ore/giorni) dell'impiego di ciascun addetto; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto; devono essere allegate anche le quietanze di pagamento dei relativi compensi;

b) la documentazione di spesa deve essere presentata entro tre anni dalla concessione del contributo, dopodiché la pratica verrà archiviata.

c) la documentazione di spesa deve coprire l'intero ammontare delle spese riconosciute ammissibili. Se la somma effettivamente spesa dovesse risultare inferiore all’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, si ricalcolerà l’importo del contributo sulla spesa effettiva in base alla percentuale concessa.

d) Tutti i documenti di spesa devono essere emessi a nome del beneficiario del contributo.

e) Tutte le spese sostenute devono riferirsi strettamente al preventivo presentato all’atto della domanda di contributo.

f) Nel caso di contributi di importo consistente è ammessa la liquidazione del contributo in più rate, a discrezione del direttore dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.

g) Per corsi, convegni o per iniziative che prevedono il pagamento di una quota di partecipazione, è necessario dichiarare il numero dei partecipanti effettivi tramite presentazione del foglio presenza e l'ammontare delle quote incassate.

È inoltre necessario presentare il foglio presenza dei docenti/relatori.

h) In casi particolari è ammissibile che venga richiesta documentazione di spesa limitata alla copertura del contributo concesso in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione.

i) Non vengono erogate anticipazioni del contributo concesso.

j) Gli uffici competenti si riservano il diritto di verificare le dichiarazioni presentate dai richiedenti relativamente alla domanda di contributo. Qualora siano stati presentati documenti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, il richiedente viene escluso da qualunque sostegno finanziario, fermo restando l’applicazione delle vigenti disposizioni di diritto penale ai sensi dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre1993, n. 17.

6. CONTROLLI

L'Ufficio amministrativo dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, effettuerà controlli a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative finanziate.

L'individuazione delle iniziative finanziate da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio tra tutti i contributi liquidati nell'anno precedente. Il sorteggio verrà effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore d'ufficio e da un’impiegata dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.

L'esame potrà essere effettuato direttamente dal personale dell'ufficio che dispone il pagamento del contributo. Se necessario l'ufficio competente potrà avvalersi della consulenza di altri uffici della ripartizione 29.

I controlli potranno avere luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione.

In caso di indebita percezione del contributo il direttore di ripartizione adotta le misure di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

NORMA TRANSITORIA

I presenti criteri trovano applicazione per tutte le domande trattate dopo l’approvazione di questi criteri.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionAction Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActionc) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActiond) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) Contratto di comparto
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActioni) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto di comparto 4 luglio 2002 
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionl) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionq) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionArt. 1 (Campo di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Finalità dei permessi)
ActionActionArt. 3 (Contingente provinciale e modalità di riparto)
ActionActionArt. 4 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)
ActionActionArt. 5 (Documentazione delle domande)
ActionActionArt. 6 (Formazione delle graduatorie)
ActionActionArt. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)
ActionActionArt. 8 (Articolazione dei permessi e sostituzione)
ActionActionArt. 9 (Giustificazione dei permessi)
ActionActionArt. 10 (Diritto di informazione)
ActionActionArt. 11 (Controversie interpretative)
ActionActionArt. 12 (Validità dell'accordo)
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActionz) Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionb') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActiono') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionq') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActionr') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionv') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActiona) Legge provinciale20 agosto 1972, n. 15 
ActionActionB
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. 38
ActionActionC
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1
ActionActionD
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 13
ActionActionE
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. 45
ActionActionF
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1986, n. 3
ActionActionG
ActionActiona) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4
ActionActionH
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
ActionActionI
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
ActionActionJ
ActionActiona) Legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3
ActionActionK
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1981, n. 26
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 1995, n. 15
ActionActionL
ActionActionM
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale23 febbraio 1998, n. 5
ActionActionN
ActionActiona) Legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 6
ActionActionO
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 
ActionActionP
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 4
ActionActionQ
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2007, n. 25
ActionActionR
ActionActiona) Legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
ActionActionS
ActionActionT
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55
ActionActionU
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 32 
ActionActionV
ActionActionW
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2009 , n. 19
ActionActionX
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2013, n. 36
ActionActionY
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 15 febbraio 2011, n. 9
ActionActionZ
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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ActionActionAllegato
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ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
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ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
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ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
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ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
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ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
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ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
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ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
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ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
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ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
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ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
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