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In vigore al: 28/02/2015

Delibera N. 1860 del 22.11.2010
Edilizia abitativa agevolata - articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - determinazione dei criteri per l'ammissione alle case albergo per lavoratori - revoca e sostituzione dei criteri approvati con deliberazione n. 2601 del 19 luglio 2004

Allegato

Criteri per l'ammissione alle casealbergo per lavoratori

 

Art. 1

Casealbergo per lavoratori

1. Sono considerate casealbergo per lavoratori ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le strutture alloggiative destinate all'ospitalità temporanea dei lavoratori di cui all'articolo 2.

2. L'ammissione e il rilascio del postoletto all'interno delle casealbergo avviene in applicazione della procedura di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 dei presenti criteri.

3. La permanenza nelle casealbergo per lavoratori non può superare i cinque anni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i).

4. Il Presidente dell'IPES con proprio decreto può autorizzare la permanenza nelle case albergo per un periodo superiore a quello di cui sopra per quelle persone che a causa delle gravi condizioni di salute, comprovate da idonea documentazione medica, non sono più in grado di lavorare e quindi di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, ferma restando l'assenza di morosità.

5. Le casealbergo per lavoratori sono destinate ad ospitare lavoratori di cittadinanza italiana, dei paesi membri dell'Unione europea, di altri Stati, o apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia per motivi diversi dal turismo e temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative.

 

Art. 2

Definizione di “lavoratore”

1. Sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le persone che

a) sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, sono titolari di un regolare rapporto di lavoro o svolgono una regolare attività professionale di tipo autonomo, o sono iscritte nelle liste di collocamento da non più di otto mesi, purché al momento dell'iscrizione nelle liste di collocamento abbiano avuto per un anno un regolare rapporto di lavoro in provincia di Bolzano, o seguano un progetto di inserimento lavorativo;

b) sono titolari di un reddito che non superi la seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Non sono detraibili le quote esenti previste per i familiari a carico.

2. Per i richiedenti che per l'anno precedente alla presentazione della domanda non possono dimostrare redditi, la capacità economica è determinata applicando i seguenti parametri:

a) se al momento della presentazione della domanda il richiedente esercita attività di lavoro dipendente, è calcolato un reddito così come risulta dal contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria o, se più alto, in base alla busta paga;

b) se al momento della presentazione della domanda il richiedente esercita attività di lavoro autonomo, si calcola in ogni caso un reddito che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

 

Art. 3

Tipo di ospitalità

1. In attesa del reperimento di un alloggio definitivo adeguato, le case albergo per lavoratori provvedono ad offrire ai lavoratori di cui all'articolo 2 una sistemazione dignitosa e a pagamento, prevalentemente organizzata in forma di pensionato. Tali strutture devono fornire servizi collettivi in grado di soddisfare le esigenze alloggiative ed alimentari dei lavoratori assegnatari.

2. In aggiunta alle esigenze di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione adeguati locali destinati all'offerta di servizi sociali e culturali, al fine di favorire anche l'apprendimento delle lingue parlate sul territorio provinciale.

 

Art. 4

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione a una casaalbergo per lavoratori, corredate con la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, possono essere presentate all'IPES nel corso di tutto l'anno.

2. Per le casealbergo per lavoratori, la cui gestione è affidata ad amministrazioni o associazioni ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e per le casealbergo per lavoratori convenzionate ai sensi dell'articolo 103/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le domande possono essere presentate alle amministrazioni, associazioni rispettivamente enti privati o pubblici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all'IPES entro 20 giorni dal loro ricevimento.

3. Nella domanda dovrà anche essere indicato – a pena di irricevibilità - l'indirizzo per le notificazioni da eseguirsi al richiedente. Qualora dovesse cambiare l'indirizzo per le notificazioni, il richiedente dovrà informare l'IPES entro 30 giorni a pena della cancellazione dall'elenco progressivo e cronologico.

 

Art. 5

Criteri di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione in una casaalbergo per lavoratori deve essere comprovata la sussistenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

2. In presenza dei requisiti minimi, l'ammissione ai postiletto della casaalbergo avviene secondo l'ordine cronologico della data di presentazione della domanda.

3. Agli aventi diritto è di regola assegnato un posto letto nella struttura situata territorialmente più vicina al posto di lavoro.

 

Art. 6

Procedura per l'ammissione alla casaalbergo per lavoratori

1. L'IPES gestisce gli elenchi progressivi e cronologici dei richiedenti.

2. L'esame delle domande di ammissione alle casealbergo per lavoratori avviene entro 30 giorni dalla loro presentazione all'IPES.

3. Per le domande di ammissione alle casealbergo per lavoratori, la cui gestione è affidata ad amministrazioni o associazioni ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e per le casealbergo per lavoratori convenzionate ai sensi dell'articolo 103/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono formati elenchi cronologici separati. L'esame di tali domande sarà effettuato entro 30 giorni da quello in cui pervengono all'IPES.

4. In presenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), viene effettuato l'inserimento provvisorio della domanda negli elenchi dei richiedenti di cui ai commi 1 e 3, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. Gli elenchi cronologici dei richiedenti e tutte le domande respinte sono sottoposti al Presidente dell'IPES almeno ogni quattro mesi al fine della emanazione del decreto definitivo.

6. Contro i decreti del Presidente dell'IPES con i quali è disposto l'inserimento dei richiedenti nell'elenco o la loro esclusione, è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato per l'Edilizia residenziale di cui all'art. 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, succ. mod.

7. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio dell'IPES.

 

Art. 7

Assegnazione e consegna del postoletto

1. In base alla deliberazione definitiva di cui all'articolo 6, comma 5, l'assegnazione dei posti letto disponibili nella casaalbergo ai richiedenti viene effettuata dal Presidente dell'IPES rispettivamente da un suo incaricato.

2. I posti letto disponibili nella casaalbergo vengono consegnati, dando la precedenza al richiedente con posto di lavoro nel rispettivo comprensorio. Qualora l'IPES giudichi impossibile la convivenza all'interno di una stessa struttura a causa della diversità culturale, religiosa o etnica dei richiedenti, può, a sua discrezione, derogare all'ordine cronologico. In questo caso l'assegnazione del posto letto nella casaalbergo disponibile avviene tenendo preferibilmente conto della compatibilità culturale, religiosa ed etnica.

3. L'IPES comunicherà ai richiedenti – nelle forme che ritiene idonee – le necessarie modalità, nonché il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, entro il quale dovrà essere occupato il postoletto assegnato.

4. Prima della consegna del postoletto nella casaalbergo, il lavoratore sottoscrive il regolamento interno approvato dall'IPES, e consegna la ricevuta di versamento della cauzione, pari alla quota giornaliera per tre mesi. I dati personali del lavoratore vengono comunicati all'organo di polizia competente.

5. Per la sistemazione nella casaalbergo per lavoratori è dovuta la quota giornaliera determinata dall'IPES ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Ogni anno l'IPES fissa anticipatamente per ogni singola struttura la quota giornaliera, che si compone di una quota parte per affitto e una quota parte per spese accessorie. La quota parte per l'affitto è determinata in base al canone provinciale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. La quota parte per l'affitto per il singolo lavoratore è quindi determinata in base alla superficie convenzionale per ogni singolo postoletto nella casaalbergo. Nel caso di immobile completamente ammobiliato, la quota giornaliera potrà essere maggiorata fino al 30 per cento.

7. La quota parte per le spese accessorie per i servizi di cui all'articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, posta a carico del singolo lavoratore, risulta dall'ammontare complessivo delle spese preventivato, diviso per il numero dei postiletto nella casaalbergo disponibili.

8. Al momento della consegna del postoletto nella casaalbergo, ogni richiedente – a pena di esclusione dall'elenco degli aventi diritto – ha l'obbligo di esibire una fotografia, con la quale sia possibile accertare la sua identitá sia al momento della consegna sia durante la sua permanenza nella casaalbergo per lavoratori.

 

Art. 8

Cambio dei posti letto nelle casealbergo

1. Qualora l'IPES lo ritenga utile, il postoletto assegnato nella casaalbergo può essere scambiato con un altro, soprattutto per assicurare la convivenza tranquilla tra gli utenti dei postiletto nella casaalbergo stessi, nonché per effettuare le assegnazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

 

Art. 9

Decadenza dall'ammissione al postoletto nella casaalbergo

1. La mancata accettazione del postoletto nella casaalbergo entro il termine fissato dall'articolo 7, comma 3, rispettivamente l'inadempimento degli obblighi connessi all'assegnazione e/o consegna determina la decadenza dall'ammissione al postoletto nella casaalbergo, con conseguente cancellazione dalla lista degli aventi diritto approvata con decreto del Presidente dell'IPES.

2. Coloro che decadono dalla ammissione al posto letto nella casa albergo per rinuncia volontaria, possono ripresentare domanda trascorsi 3 anni dalla data del decreto di decadenza.

 

Art. 10

Diritto alla permanenza nella casaalbergo per lavoratori

1. Senza pregiudizio della durata massima di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 3, la permanenza può perdurare finché permangono i requisiti generali per la permanenza nella casaalbergo per lavoratori ai sensi dell'articolo 2 e purché non si verifichino le fattispecie che determinano il rilascio del postoletto nella casaalbergo indicate all'articolo 11.

2. Il postoletto assegnato nella casaalbergo è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. Non è ammesso dare ospitalità a persone esterne alla casaalbergo per lavoratori, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con il lavoratore.

3. Persone esterne alla casaalbergo per lavoratori possono essere ammesse nelle sale o negli ambienti comuni solo ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, previa autorizzazione della direzione della casaalbergo per lavoratori.

 

Art. 11

Obbligo di rilascio

1. Le seguenti fattispecie determinano l'avvio della procedura per il rilascio del postoletto nella casaalbergo:

a) la condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

b) l'abuso di sostanze stupefacenti o l'abuso di sostanze alcoliche, che si riveli molesto per gli altri ospiti della casaalbergo per lavoratori, qualora, in entrambi i casi, ciò sia stato contestato tre volte per iscritto dalla direzione della casaalbergo per lavoratori;

c) la detenzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti, comprovati da comunicazione scritta dell'autorità giudiziaria;

d) la reiterata violazione del regolamento interno, nonostante diffida ripetuta per tre volte;

e) la morosità accertata nel pagamento all'IPES di due mensilità della quota giornaliera;

f)l a revoca del permesso di soggiorno;

g) il mancato svolgimento dell'attività lavorativa per oltre otto mesi;

h) l'assenza per oltre 30 giorni l'anno, non precedentemente comunicata e motivata;

i) il decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 1, comma 3. Il Presidente dell'IPES con proprio decreto, in caso di disponibilitá di posti letto, può autorizzare la permanenza nelle case albergo oltre al termine di cui all'art. 1, comma 3., a coloro che possiedono i requisiti previsti per l'accesso alle case albergo per lavoratori, e che non abbiano subito o non abbiano in corso provvedimenti di rilascio del posto letto previsti dall' articolo 11 e fino al massimo di 3 anni ripetibili.

l) la cessione del postoletto nella casaalbergo a terzi;

m) la ripetuta aggressione ad altri ospiti, dopo due intimazioni scritte a desistere da tale condotta;

n) l'uso del posto letto nella casaalbergo per scopi illeciti ed immorali;

o) l'abuso nel godimento del postoletto nella casaalbergo;

p) il comportamento ingiurioso nei confronti del personale IPES o del personale addetto alla custodia delle strutture, e ciò dopo due intimazioni scritte;

q) L'ospitalità di persone esterne alla casaalbergo per lavoratori, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con il lavoratore.

2. In caso di comprovata presenza di un motivo di rilascio ai sensi del comma 1, il Presidente dell'IPES o la persona da lui incaricata revoca l'assegnazione del postoletto nella casaalbergo e ordina al lavoratore di lasciare libero il postoletto nella casaalbergo entro il termine previsto dall'IPES nel regolamento interno. La revoca comporta l'esclusione del lavoratore dall'ammissione alle casealbergo per lavoratori per la durata di cinque anni. In caso di mancato rilascio volontario del postoletto nella casaalbergo, si procede al rilascio forzoso, così come previsto dal regolamento interno della casaalbergo per lavoratori.

 

Art. 12

Norma transitoria per postiletto già assegnati nella casaalbergo

1. Le disposizioni contenute negli articoli  9 e 11 vengono applicate a tutti i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore dei presenti criteri occupano un postoletto nella casaalbergo per lavoratori.

2. L'IPES informerà i singoli lavoratori della nuova regolamentazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei presenti criteri. A partire da tale momento sarà impegnativo anche il nuovo regolamento interno predisposto dall'IPES.

3. Tutti i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore dei presenti criteri occupano un postoletto nella casaalbergo sono obbligati, pena la revoca della precedente assegnazione, a firmare il nuovo regolamento interno entro 30 giorni dall'invito da parte dell'IPES.

4. Con la firma del nuovo regolamento interno, il contratto di locazione originario perde la sua efficacia.
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