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In vigore al: 28/02/2015

Delibera N. 1132 del 02.04.2007
Norme per l'istituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento

...omissis...

 

Art. 1

1. Le fasce 1 e 2 delle graduatorie ad esaurimento per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine comprendono le seguenti persone:

Fascia 1: Personale docente inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base.

 

Fascia 2: Personale docente che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999) è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nel settore scolastico (scuola elementare; istruzione secondaria) cui afferisce l’abilitazione o l’idoneità posseduta.

Personale docente inserito nella graduatoria di merito del concorso ordinario a cattedre indetto con decreto dell’Intendente scolastico tedesco 30 ottobre 1998, n. 732/16.4, che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999) ha prestato 360 giorni di servizio nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nel settore scolastico (scuola elementare; istruzione secondaria) cui afferisce l’abilitazione o l’idoneità posseduta.

Per l’inserimento in questa fascia delle graduatorie ad esaurimento formulate dall’Intendenza scolastica tedesca, il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca (ai sensi dell’articolo 427, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Per l’inserimento in questa fascia delle graduatorie ad esaurimento formulate dall’Intendenza scolastica ladina, il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nelle scuole delle località ladine (ai sensi dell’articolo 427, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

 
 

Art. 2

1. L’istituzione, l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le scuole in lingua italiana sono regolati dalle proprie deliberazioni n. 2017 del 5 giugno 2000, n. 2520 del 10 luglio 2000 e n. 1497 del 29 aprile 2002.

 

Art. 3

1. Ai fini dell’integrazione e dell’aggiornamento della III fascia delle graduatorie ad esaurimento si applicano le norme statali dettate in materia con le precisazioni previste dai seguenti commi:

 

2. Al personale docente che ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene inserito con riserva nelle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, sono equiparati coloro che:

a) hanno acquisito in uno Stato membro dell’Unione Europea un titolo di formazione per l’esercizio della professione di docente entro il termine previsto per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2008 e 2008/2009;

b) nell’anno accademico 2006/2007 sono iscritti in uno Stato membro dell’Unione Europea ad un percorso di formazione professionale per l’esercizio della professione di docente, ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio eventualmente prescritto. Le persone iscritte al 1° e 2° anno dei suddetti percorsi di formazione vengono inserite in un apposito elenco fino al momento dello scioglimento della riserva.

 

3. Le riserve di cui al comma 2 vengono sciolte con il conseguimento del riconoscimento in Italia del titolo di formazione ai sensi della normativa vigente in materia. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall’anno scolastico successivo.

 

4. Fermi restando i requisiti di ammissione di cui all’articolo 10 del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

a)     la propria madrelingua;

b)     limitatamente ai docenti di seconda lingua presso le scuole in lingua tedesca o italiana: di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

c)     limitatamente ai docenti di madrelingua ladina che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua tedesca o italiana: di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e di possedere il diploma di maturità/ di superamento dell’esame di stato conclusivo degli studi di istruzione secondaria superiore conseguito in lingua tedesca o ladina rispettivamente in lingua italiana o ladina;

d)     limitatamente ai candidati che chiedono di insegnare presso le scuole delle località ladine: di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e della lingua ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

 

5. Ai fini della realizzazione del principio dell’insegnamento nella madrelingua di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola in lingua tedesca e della scuola in lingua italiana, ad eccezione dei ruoli per l’insegnamento della seconda lingua, è richiesta l’abilitazione nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola. Il personale che non sia in possesso dell’abilitazione conseguita nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola, deve superare un apposito esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento (articolo 2, comma 1, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6).

 

6. Ai ruoli provinciali del personale docente di lingua straniera possono accedere anche gli aspiranti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea di madrelingua corrispondente alla lingua straniera da insegnare, purché dimostrino adeguata conoscenza della lingua d’insegnamento tedesca ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6.

 

7. Il servizio di insegnamento prestato quale insegnante di classe nelle scuole primarie in lingua tedesca o italiana è valutato ai fini dell’inserimento nella graduatoria ad esaurimento per le scuole primarie delle località ladine e viceversa.

 

8. Viene attribuito 1 punto fino ad un massimo di punti 3

a) ai candidati laureati alla Facoltà di scienza della formazione primaria – sezione scuola primaria - o abilitati presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per ogni corso, seminario o laboratorio attinente alla storia locale o alla legislazione scolastica dell’Alto Adige;

b) ai candidati che producono l’attestato di frequenza dei corsi organizzati dalla Libera Università di Bolzano nell’anno accademico 2004/2005 su storia locale o su legislazione scolastica dell’Alto Adige;

c) ai candidati che producono l’attestato finale di corsi con esame e colloquio finale su storia locale o su legislazione scolastica dell’Alto Adige organizzati a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006 dagli Istituti pedagogici o dall’amministrazione, anche in convenzione con l’Università.

 

9. Ai candidati che chiedono il trasferimento dell’inserimento in un’altra provincia non spetta il punteggio, di cui al comma 8.

 

10. Il servizio prestato dal momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 1999 in qualità di docente di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado è valutato come servizio specifico per la classe di concorso 77/A.

 

11. Nei limiti della capienza di posti per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, i posti per l’insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori sono riservati agli aspiranti forniti di uno dei seguenti titoli di specializzazione:

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori conseguito presso l’Istituto pedagogico (almeno 240 ore);

- diploma di un corso di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Internazionale Montessori (AMI);

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Nazionale e Provinciale Austriaca sulla didattica Montessori;

- diploma di un corso biennale di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Austriaca sulla didattica Montessori;

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori eseguito in cooperazione dall »Institut für ganzheitliches Lernen«, Germania, con l’associazione »La pozzanghera«, Bolzano, dal 24 luglio 2001 al 1° maggio 2002 o dal 26 luglio 2002 al 27 giugno 2003.

 

12. I docenti di seconda lingua inseriti con riserva di conseguimento del titolo abilitante o di idoneità, sono tenuti a presentare l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 non oltre la data fissata per lo scioglimento della medesima riserva.

Art. 4

1. L’allegata tabella di valutazione »A/1 bis« valida per gli aspiranti inseriti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento è approvata. Questo allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione.

 

2. Questa tabella di valutazione è applicata a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007.

8

Art. 5

1. I termini per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o per l’aggiornamento del punteggio hanno carattere perentorio e vengono fissati dal competente Intendente scolastico/ dalla competente Intendente scolastica.

 

2. Il termine di scioglimento delle riserve è parimente disposto dal competente Intendente scolastico/ dalla competente Intendente scolastica.

 

3. Le nomine conseguenti allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento dovranno essere annualmente effettuate entro il 31 agosto di ogni anno. Decorsa tale data, le eventuali ulteriori nomine in ruolo comporteranno il raggiungimento della sede al 1° settembre dell’anno scolastico successivo.

 

4. Le proprie deliberazioni n. 1507 del 29 aprile 2002, n. 2052 del 14 giugno 2004 e n. 2388 del 4 luglio 2005 sono revocate.

 

5. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato A/1-bis

(articolo 4)

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO

 

A) TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,

o per il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.),

o per l’abilitazione/ titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria permanente,

o per il diploma »di Didattica della musica« (1), valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A,

o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico,

o per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l’accesso alle graduatorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria,

sono attribuiti fino a un massimo di punti 12.

Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame,

 

fino a 59

punti 4

per il punteggio da 60 a 65

punti 5

per il punteggio da 66 a 70

punti 6

per il punteggio da 71 a 75

punti 7

per il punteggio da 76 a 80

punti 8

per il punteggio da 81 a 85

punti 9

per il punteggio da 86 a 90

punti 10

per il punteggio da 91 a 95

punti 11

per il punteggio da 96 a 100

punti 12


A.2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l’insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d’esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l’insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d’esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n. 124 del 3 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all’inserimento nell’elenco degli abilitati.

 

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1).

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti punti 8.

 

A.4) In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1:

Per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione.

Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.

Per l’abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) (3), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione.

Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.

Per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori punti 30.

 

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori punti 6.

 

B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, (4) ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili,e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12.

 

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6.

 

B.3) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1) e B.2):

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria;

b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell’interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;

c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.), dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (5);

d) il servizio d’insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:

1. Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04.

2. Il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1), a decorrere dall’a.s. 2003/04 (6).

3. Il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività.

4. Il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole.

5. Il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

C) ALTRI TITOLI

(fino ad un massimo di punti 30)

C.1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9) e C.10) (7), sono attribuiti punti 3.

 

C.2) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti punti 3.

 

C.3) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto C.2):

a. nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (8);

b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

 

C.4) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3.

 

C.5) Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto. (9) ( Si valuta un solo titolo): punti 12.

 

C.6) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (10)( Si valuta un solo titolo): punti 6.

 

C.7) Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (10) (11) (fino ad un massimo di tre ) sono attribuiti punti 3.

 

C.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale,

con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (10) (11) (fino ad un massimo di tre ) sono attribuiti punti 1.

 

C.9) Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia (12) sono attribuiti punti 6;

 

per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria: limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria (12) e del personale educativo sono attribuiti punti 6.

 

C.10) Per le lauree in Lingue straniere, previste per l’accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni: limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l’insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, sono attribuiti punti 6.

 

C.11) Viene attribuito 1 punto fino ad un massimo di punti 3 (13)

a) ai candidati laureati alla Facoltà di scienza della formazione primaria – sezione scuola primaria - o abilitati presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per ogni corso, seminario o laboratorio attinente alla storia locale o alla legislazione scolastica dell’Alto Adige;

b) ai candidati che producono l’attestato di frequenza dei corsi organizzati dalla Libera Università di Bolzano nell’anno accademico 2004/2005 su storia locale o su legislazione scolastica dell’Alto Adige;

c) ai candidati che producono l’attestato finale di corsi con esame e colloquio finale su storia locale o su legislazione scolastica dell’Alto Adige organizzati a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006 dagli Istituti pedagogici o dall’amministrazione, anche in convenzione con l’Università.

 

NOTE

(1) Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni,d alla legge 22 novembre 2002, n. 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l’accesso alla graduatoria.

 

(2) La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

 

(3) Titoli di accesso alle classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98.

 

(4) Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1° settembre 2000 è valutato per intero.

 

(5) Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

 

(6) Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.

 

(7) Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria.

I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell’U.E., debitamente tradotti e corredati della »dichiarazione di valore in loco« dell’Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

 

(8) Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).

 

(9) Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell’Unione Europea.

Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all’allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.

 

(10) Per i titoli di cui ai punti C.7) e C.8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C.6), fino ad un massimo di punti 10.

Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.

 

(11) La »coerenza» va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.

 

(12) Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.

 

(13) L’attribuzione dei punti ai titoli di cui al punto C.11) può derogare dal limite massimo di punti 30.

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