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In vigore al: 28/02/2015

Corte costituzionale - sentenza del 17 giugno 2013, n. 145-
Provincia di Trento – autorizzazione all’attività di cava – possibilità di due proroghe – asserita elusione della normativa di VIA - insussistenza

Sentenza 17 giugno 2013 (20 giugno 2013), n. 145; Pres. Gallo; Red. Grossi

 

 

Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 21-25 settembre 2012 e depositato il successivo 25 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto in via principale – per violazione dall’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale).

Il ricorrente pone in evidenza che il censurato art. 4, comma 2 – modificando la lettera a) dell’art. 7, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava), che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedeva che i Comuni potessero prorogare (per non più di un anno) le autorizzazioni alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino – dispone ora che la proroga delle autorizzazioni a tal fine possa essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni. E rileva che, a sua volta, l’art. 13, comma 2 – che inserisce il comma 7-quater dell’art. 37 della citata legge provinciale sulle cave – prevede che il novellato art. 7, comma 5, si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il ricorrente osserva che le citate disposizioni consentono che tutte le autorizzazioni per le quali non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione possano essere rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura volta alla tutela ambientale, essendo sufficiente che i titolari presentino una mera istanza al competente ufficio comunale, il quale può disporne la proroga. Ma ciò potrebbe essere ammissibile solo per i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni (cioè entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»), e non per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure (in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria); determinandosi altrimenti una palese violazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s), e IV, punto 8, lettera i), dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

Poiché, secondo il ricorrente, modificare, ovvero prorogare il termine di un’autorizzazione, o comunque rinnovarla assegnandole un nuovo termine, significa modificarne la «sostanza», proprio per questo, alla stregua della direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), in base alla interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è necessaria una vera e propria nuova autorizzazione, che postula il preventivo espletamento delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale stabilite dalla direttiva medesima, tanto più quando la verifica ovvero la valutazione dell’impatto ambientale non sia stata effettuata in sede di prima autorizzazione anteriormente all’entrata in vigore della normativa di VIA (il ricorrente richiama a sostegno delle sue argomentazioni le sentenze di questa Corte n. 67 e n. 1 del 2010). Né, peraltro, in senso contrario potrebbe valere la considerazione che la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, punto 14, dello statuto speciale, gode di potestà legislativa primaria in materia di miniere (comprese le acque minerali e termali), cave e torbiere, giacché, da un lato, il legislatore provinciale è assoggettato, nelle materie di propria competenza, ai vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1 (consistenti, tra l’altro, nella necessità di rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali); e, dall’altro lato, in presenza di norme che afferiscono alla tutela ambientale, la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, come entità organica (che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto), deve ritenersi affidata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., e costituisce (come prescrive anche il diritto comunitario) un limite per la disciplina che le Regioni e le Province autonome sono legittimate ad adottare in materie di loro competenza.

2. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per la inammissibilità e/o l’infondatezza della questione.

La resistente premette che essa Provincia, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di cave, in presenza di una peculiare contingenza economica, si è limitata a prevedere un termine di più ampio respiro per la conclusione dei progetti, ferme restando tutte le altre condizioni i vincoli e le prescrizioni in tema di tutela ambientale necessarie per l’autorizzazione della proroga. E, analizzata la normativa provinciale in tema di VIA, osserva che – se quanto previsto, in termini generali sulla efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, dall’art. 9 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (recante «Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente», che ha rappresentato uno dei primi recepimenti della direttiva 85/337/CEE) non differisce dalla previsione dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (avente la medesima ratio di garantire, decorso il termine quinquennale dal rilascio della VIA, una verifica sull’eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali) – lo stesso obiettivo è comunque assicurato dal successivo art. 9-bis (introdotto dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recante «Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia», ed applicabile dal 2005) che, in deroga a quanto stabilito nell’art. 9, definisce un particolare regime proprio per i progetti di cave e di miniere (oltre che di discariche), che dura sino alla data di completamento delle attività autorizzate, comprendendo anche la fase di gestione del progetto.

Infatti, la Provincia rileva che anche detta differente regolamentazione è assistita da una serie di prescrizioni, che valgono a salvaguardare l’esigenza che il prolungamento dell’efficacia della accertata compatibilità ambientale, fino al completamento delle attività autorizzate, sia suffragato da un costante monitoraggio sulla permanenza delle date condizioni ambientali e dello sviluppo della attività autorizzata, onde imporre nuove prescrizioni e modificazioni per aggiornare la compatibilità delle condizioni di autorizzazione alle eventuali mutate condizioni territoriali. Ed aggiunge che la modifica introdotta dal censurato art. 4, comma 2, consente di prorogare unicamente la durata del progetto, mantenendo fermi tutti gli elementi ed i vincoli del medesimo e le relative prescrizioni, disponendone una mera posticipazione, e non certo un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche per la legislazione provinciale, se non previa riedizione del procedimento di VIA. Osserva ancora che, comunque, la proroga, che in base alla nuova modifica può essere concessa dal Comune (titolare del procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava) per un massimo di tre anni, non inciderebbe (nel senso di escluderli) sugli eventuali provvedimenti rilasciati sulla medesima cava ai sensi della normativa in materia di VIA, dovendo coordinarsi e correlarsi con le norme previste dalla legge provinciale sopra ricordata sulla validità della VIA per i progetti di cava.

Pertanto, la Provincia deduce che il sistema non lascia scoperta alcuna forma di tutela, tant’è che – data l’operatività della norma introdotta a decorrere dal 2005 con il citato art 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 – a tutt’oggi non esistono in Provincia di Trento autorizzazioni di cava che non siano già state sottoposte a procedura di VIA o di screening; e sostiene che, quindi, il paventato pericolo di trovarsi di fronte a progetti sottratti a procedure di verifica di impatto ambientale è meramente astratto e teorico. Contesta, infine, l’erroneità dell’assunto secondo cui, in presenza di autonomia statutaria in materia – che esclude di per sé la automatica integrale trasposizione della normativa statale, sia pure interessante una materia trasversale, nell’ordinamento provinciale autonomo – si verificherebbe un vulnus della competenza esclusiva statale, anche solo per la previsione di un termine diverso, ma non irragionevole né inidoneo allo scopo, da quello stabilito dal legislatore nazionale.

2.1. – In una memoria difensiva, la Provincia di Trento ribadisce le argomentazioni svolte a sostegno delle conclusioni.

Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna – per violazione dell’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – gli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale).

L’art. 4, comma 2, modificando la lettera a) dell’art. 7, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recante la «Disciplina dell’attività di cava» (che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedeva che i Comuni potessero prorogare, per non più di un anno, le autorizzazioni alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino), prevede ora che la proroga delle autorizzazioni al tal fine possa «essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni». A sua volta, l’art. 13, comma 2 – inserendo il comma 7-quater dell’art. 37 della citata legge provinciale sulle cave – dispone che il novellato art. 7, comma 5, si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il ricorrente denuncia la violazione: a) dell’art. 8, primo comma, punto 14, dello statuto speciale, poiché la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, della Provincia di Trento (oltre ad essere assoggettata ai vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1), trova un limite (sancito – secondo il ricorrente − anche dal diritto comunitario) nella potestà di disciplinare l’ambiente affidata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.; b) dello stesso art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le norme impugnate violerebbero le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s), e IV, punto 8, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

1.1. – La difesa dello Stato muove dall’assunto che le disposizioni impugnate consentirebbero che tutte le autorizzazioni per le quali non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione possano essere rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura volta alla tutela ambientale, mentre ciò potrebbe essere ammissibile solo per i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni – cioè entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – e non per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure, in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria. Ed a sostegno delle censure di incostituzionalità richiama, tra l’altro, la sentenza n. 67 del 2010, con la quale questa Corte (a fronte della previsione di proroghe automatiche delle attività estrattive in assenza di procedure di VIA) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme di una delibera legislativa siciliana e di una legge della Regione Campania; nonché la sentenza n. 1 del 2010 (in tema di valutazioni di impatto ambientale che debbano precedere il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali), che ha affermato la incostituzionalità di altra normativa sempre della Regione Campania che, nel prevedere un termine cinquantennale di proroga delle concessioni a carattere perpetuo, aveva operato una dilatazione eccessiva del termine di durata già trentennale, in contrasto con la necessità, in sede di rinnovo della concessione, di procedere alla valutazione di impatto ambientale.

2. – La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. – Va innanzi tutto rilevato come non sia in discussione che la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall’art. 8, primo comma, punto 14 dello statuto speciale), trovi un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; e che, pertanto, ad essa Provincia sia consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di eventualmente incrementare i livelli della tutela ambientale, allorquando «essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (sentenze n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009).

Ciò premesso, va altresì sottolineato che la disciplina della Provincia autonoma di Trento in materia di valutazione di impatto ambientale, e di verifica dell’assoggettabilità, ha trovato compiuta regolamentazione già nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, recante la «Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente» (che ha rappresentato uno dei primi recepimenti della Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE «Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati») e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. l3-11 Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente»), aggiornato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2001, n. 5-56 Leg. (Modifiche al D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”»), che si è a sua volta conformato alla sopravvenuta direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

Nella Provincia medesima, poi, alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale si aggiunge e si correla la regolamentazione specifica della attività di cava, contenuta nella legge provinciale n. 7 del 2006, come appunto modificata dalle disposizioni della legge provinciale n. 14 del 2012, tra le quali anche le norme oggetto della presente impugnazione governativa.

2.2. – A torto viene richiamata dal ricorrente a sostegno della illegittimità delle norme impugnate la sentenza n. 67 del 2010 (insieme alla n. 1 del 2010), che si fonda sulla riscontrata illegittimità di normative regionali, le quali, nella materia de qua, avevano introdotto eccezionali ed automatiche “proroghe di diritto” per autorizzazioni all’esercizio di cave, rilasciate in assenza di procedure di VIA (o, comunque, eventualmente, in assenza di VIA), e per di più già soggette a “rinnovi”, in una situazione dunque di sicuro contrasto con l’effetto utile della direttiva 85/337/CEE, perché mantiene «inalterato lo status quo, sostanzialmente sine die, superando qualsiasi esigenza di “rimodulare” i provvedimenti autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall’ambiente». Al contrario, le norme de quibus risultano immuni dai dedotti profili di incostituzionalità.

Esse infatti vanno inquadrate, e doverosamente lette in senso costituzionalmente conforme, nel contesto indubbiamente “virtuoso” (teso a dare sollecita ed effettiva attuazione alla direttiva 85/337/CEE) delle richiamate normative provinciali in tema di regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e della attività di cava.

In particolare, l’art. 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 – pur «in deroga a quanto stabilito dall’art. 9», che fissa il principio della efficacia limitata nel tempo della valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto (comma 1), disponendo che, scaduto detto termine senza che il progetto sia stato realizzato, la VIA decada di diritto con necessità di integrale rinnovazione della procedura (comma 2) – stabilisce, con specifico riguardo alle cave e miniere, non solo che la valutazione positiva di impatto ambientale abbia efficacia, in relazione alle caratteristiche del progetto, fino alla data di completamento delle attività autorizzate (comma 1), ma anche che la perdurante “attualità” di siffatta valutazione, rispetto alle mutevoli condizioni dei luoghi in cui si svolge l’attività e dell’ambiente circostante, sia garantita nel tempo (esigenza questa sentita e tutelata anche dai commi 1 e 1-bis dell’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006), con un costante monitoraggio da parte della Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), attuato attraverso «specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell’impatto ambientale» (comma 2); e che, a seguito di ciò, la Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l’ambiente, possa «disporre, in esito all’esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell’agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l’ulteriore prosecuzione dell’attività» (comma 3).

Da parte sua, l’art. 7, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2006 (in tema di autorizzazione alla coltivazione di cave in aree di proprietà privata, la cui domanda, ai sensi del successivo art. 8, comma 1, ove l’intervento sia soggetto alle procedure di verifica o di valutazione d’impatto ambientale, deve essere presentata con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione) prevedeva, nel testo originario antecedente la censurata novellazione, che il Comune – data la regola per cui «La durata dell’autorizzazione è determinata sulla base del progetto di coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del programma di attuazione comunale»; e per cui, «Se il comune non approva il programma di attuazione, le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono avere durata superiore a diciotto anni fatto salvo quanto previsto nel comma 5» (art. 7, comma 4) – potesse «prorogare l’autorizzazione, su motivata richiesta dell’interessato presentata entro i termini di scadenza dell’autorizzazione stessa, alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo necessario a: a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un periodo non superiore a un anno; b) adottare il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione».

2.3. – La impugnata previsione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2012, rispetto al testo previgente dell’art. 7, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2006, modifica esclusivamente il numero delle proroghe consentite per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati (portate da una a due) e la lunghezza complessiva del periodo totale di proroga (elevato da uno ad un massimo di tre anni).

Rilevato che le censure svolte dal Governo ricorrente si riferiscono esclusivamente a tali contestate modificazioni normative, che riguardano propriamente il termine di completamento delle attività autorizzate e non già i presupposti di concessione della autorizzazione (ivi compresa la valutazione positiva di impatto ambientale, come regolamentata dalla legge provinciale n. 28 del 1988), va ritenuto, allora, che non risulta, in primo luogo, in sé censurabile la scelta del legislatore provinciale (in un ámbito, come detto, di competenza primaria) di disporre una mera posticipazione della durata dell’autorizzazione all’attività di cava, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore, «considerato anche l’attuale periodo di contrazione del mercato» (come evidenziato nei lavori preparatori della legge). D’altro canto, tale posticipazione neppure risulta incoerente con quanto disposto dall’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che – nel porre la regola della efficacia limitata nel tempo del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti sottoposti alla fase di valutazione – tiene, pur sempre, conto delle caratteristiche del progetto, consentendo espressamente che possa stabilirsi un periodo più lungo, prevedendo contestualmente che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa (su istanza del proponente) dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale debba essere reiterata.

Nella specie, quindi, non si tratta né di una proroga automatica, atta ad eludere l’osservanza nell’esercizio della attività di cava della normativa di VIA (come nel caso delle richiamate sentenze n. 67 del 2010 e n. 1 del 2010), né di un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche in virtù di quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA (sentenza n. 114 del 2012), ma di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate. Il quale, peraltro (sulla base di una doverosa ricostruzione sistematica, e costituzionalmente orientata, dei due plessi normativi riguardanti la valutazione dell’impatto ambientale e il regime autorizzatorio delle attività di cava, anche in assenza di disposizioni di coordinamento tra di essi) deve comunque ritenersi soggetto alle cautele previste dall’art. 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988, e quindi, nello specifico, al monitoraggio finalizzato a garantire la perdurante attualità della valutazione positiva di impatto ambientale dell’opera, accertata all’atto della domanda di autorizzazione. La qual cosa sostanzia, appunto, un assetto normativo perfettamente coerente ai livelli (anche comunitari) di tutela ambientale, divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi alla data «spartiacque» del 3 luglio 1988, di scadenza del termine di attuazione della direttiva 85/337/CEE (sentenze di questa Corte n. 209 del 2011 e n. 120 del 2010).

2.4. – Né, sotto altro aspetto, può convenirsi con l’ulteriore argomentazione svolta a sostegno della impugnazione dal ricorrente, secondo cui – dato che «la proroga potrebbe essere ammissibile per tutti i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni, cioè entro il termine di decadenza stabilito dal citato art. 26, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» – «risulta, invece, sicuramente illegittima per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria)».

Rilevato, infatti che (per espressa previsione contenuta nella stessa norma) i termini di cui al richiamato comma 6 dell’art. 26 si applicano solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), va sottolineato che – oltre alla tempestiva introduzione della normativa provinciale in tema di valutazione di impatto ambientale di cui al più volte citato art. 9 della legge provinciale n. 28 del 1988 – il comma 4 del successivo art. 9-bis (aggiunto dall’art. 12 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recante «Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia», con decorrenza, ai sensi dell’art. 28 della stessa legge provinciale, dal gennaio 2005) pone, proprio per le attività di cava, una esplicita disciplina transitoria in base alla quale: «L’esercizio delle attività considerate dai progetti o dai programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell’efficacia medesima ovvero sia stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione dell’impatto ambientale; b) la prosecuzione dell’attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato; c) la prosecuzione dell’attività sia autorizzata ai sensi delle norme di settore».

Orbene, tenuto conto che (come detto) i primi tre commi dello stesso art. 9-bis prevedono a regime un costante monitoraggio della perdurante positività della valutazione di impatto ambientale, dinamicamente inteso ad eventualmente disporre prescrizioni o modifiche in corso d’opera, subordinandone l’ulteriore prosecuzione (comma 3), appare del tutto apodittica ed errata (oltre che categoricamente smentita dalla Provincia resistente) l’affermazione del ricorrente, che paventa la possibile applicazione del nuovo regime di proroga anche «a progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria)».

2.5. – Per le medesime ragioni deve ritenersi non fondata la questione riguardante l’art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2012, che, aggiungendo il comma 7-quater all’art. 37 della legge provinciale n. 7 del 2006, dispone che «L’articolo 7, comma 5 [nel testo modificato dall’art. 4, comma 2, legge prov. n. 14 del 2012], si applica anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge». Alle considerazioni svolte a sostegno della non fondatezza della questione riferita all’art. 4, comma 2 (che novella la disposizione la cui applicazione è richiamata dall’art. 13, comma 2), sembra potersi aggiungere che (come rilevato dalla Provincia) la norma censurata ha come fine anche quello di garantire parità di condizioni e di trattamento e ad evitare discriminazioni ingiustificate, e di ricomprendere sotto la stessa disciplina tutti i rapporti suscettibili di essere considerati come non esauriti, ovviamente sempre nel rispetto delle richieste procedure di valutazione di impatto ambientale.

 

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale), promosse – in riferimento all’art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

 

 

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ActionActionc) Dekret des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30
ActionActionc) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 24. Mai 1994, Nr. 2808
ActionActiond) DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 7. Februar 2007, Nr. 14
ActionActione) Dekret des Landeshauptmanns vom 10. September 2009 , Nr. 42
ActionActionf) Dekret des Landeshauptmanns vom 20. Juli 2011 , Nr. 28
ActionActiong) Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Januar 2012, Nr. 1
ActionActionh) Dekret des Landeshauptmanns vom 3. Juni 2013, Nr. 13
ActionActionK Ergänzungsvorsorge
ActionActionL Ehrenamtliche Tätigkeit
ActionActionM Heimatferne
ActionActionXI Gaststätten
ActionActionXII Gemeinnutzungsrechte
ActionActionXIII Forstwirtschaft
ActionActionXIV Gesundheitswesen und Hygiene
ActionActionA Gesundheitsdienst
ActionActionB Gesundheitsvorsorge-Krankenvorsorge
ActionActiona) LANDESGESETZ vom 15. September 1973, Nr. 54
ActionActionb) Landesgesetz vom 27. September 1973, Nr. 57
ActionActionc) Landesgesetz vom 17. September 1973, Nr. 60
ActionActiond) DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES LANDESAUSSCHUSSES vom 30. Mai 1974, Nr. 41
ActionActione) DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES LANDESAUSSCHUSSES vom 21. September 1976, Nr. 49
ActionActionf) LANDESGESETZ vom 10. Dezember 1976, Nr. 53
ActionActiong) LANDESGESETZ vom 15. Jänner 1977, Nr. 2 —
ActionActionh) LANDESGESETZ vom 26. Juli 1978, Nr. 45
ActionActionGesundheitsvorsorgedienst für Mutter und Kind
ActionActionFunktionen des - nunmehr aufgelösten - N.H.M.K.
ActionActionSchluß- und Übergangsbestimmungen
ActionActioni) LANDESGESETZ vom 1. Dezember 1978, Nr. 62
ActionActionj) LANDESGESETZ vom 7. Dezember 1982, Nr. 39
ActionActionk) DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 28. April 1988, Nr. 11
ActionActionl) Landesgesetz vom 11. Mai 1988, Nr. 16 
ActionActionm) LANDESGESETZ vom 7. Mai 1991, Nr. 14
ActionActionn) DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 25. Februar 1992, Nr. 7
ActionActiono) Dekret des Landeshauptmanns vom 5. Mai 1992, Nr. 19
ActionActionp) DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 22. Februar 2005, Nr. 6
ActionActionq) Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 16
ActionActionC Hygiene
ActionActionD Landesgesundheitsplan
ActionActionE Psychische Gesundheit
ActionActionF Arbeitsverträge
ActionActionG - Gesundheitlicher Notstand – COVID-19
ActionActionXV Gewässernutzung
ActionActionXVI Handel
ActionActionXVII Handwerk
ActionActionXVIII Grundbuch und Kataster
ActionActionXIX Jagd und Fischerei
ActionActionXX Brandverhütung und Bevölkerungsschutz
ActionActionXXI Kindergärten
ActionActionXXII Kultur
ActionActionXXIII Landesämter und Personal
ActionActionA Führungsstruktur
ActionAction Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10
ActionActiona) LANDESGESETZ vom 17. August 1994, Nr. 8
ActionActionb) Dekret des Landeshauptmanns vom 18. Oktober 2012, Nr. 37
ActionActionc) Dekret des Landeshauptmanns vom 16. Mai 2014, Nr. 17
ActionActionB Sonderregelung über einzelne Fachdienste
ActionActionC Aufnahme in den Landesdienst und Berufsbilder
ActionActionD Allgemeine dienstrechtliche Bestimmungen über den Landesdienst
ActionActionE Kollektivverträge
ActionAction Dekret des Landeshauptmanns vom 13. August 1990, Nr. 17
ActionActiona) Dekret des Landeshauptmanns vom 16. April 1991, Nr. 10
ActionActionb) Dekret des Landeshauptmanns vom 27. Juni 1991, Nr. 18
ActionActionc) Kollektivvertragvom 4. Jänner 1996
ActionActiond) Kollektivvertrag vom 18. Dezember 1998
ActionActione) Kollektivvertrag vom 13. April 1999
ActionActione) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 17. Juli 1995, Nr. 3729
ActionActionf) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 4. Dezember 1995, Nr. 6402
ActionActionf) Kollektivvertrag vom 23. Februar 2000
ActionActiong) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 1. April 1996, Nr. 1288
ActionActiong) Bereichsabkommen vom 28. August 2000 —
ActionActionh) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 17. Juni 1996, Nr. 2745
ActionActionh) Kollektivvertrag vom 28. August 2001
ActionActioni) Kollektivvertrag vom 25. März 2002
ActionActionj) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 27. März 1997, Nr. 1235
ActionActionj) Bereichsabkommenvom 4. Juli 2002 
ActionActionk) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. April 1998, Nr. 1547
ActionActionk) Kollektivvertrag vom 3. Oktober 2002 —
ActionActionl) Kollektivvertragvom 9. Dezember 2002
ActionActionl) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 9. November 1998, Nr. 5247
ActionActionm) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Dezember 1998, Nr. 5939
ActionActionm) Kollektivvertragvom 13. März 2003 
ActionActionn) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Dezember 1998, Nr. 5941
ActionActionn) Einheitstext vom 23. April 2003
ActionActiono) Kollektivvertrag vom 16. Mai 2003 —
ActionActiono) BEREICHSABKOMMEN vom 8. Mai 1997
ActionActionp) Kollektivvertrag vom 17. September 2003 —
ActionActionq) Bereichsabkommenvom 5. November 2003
ActionActionr) Kollektivvertrag vom 13. Juli 2004
ActionActions) Kollektivvertrag vom 6. Dezember 2004
ActionActiont) Kollektivvertrag vom 7. April 2005 —
ActionActiont) KOLLEKTIVVERTRAG vom 13. April 1999
ActionActionu) Bereichsvertrag vom 14. Juni 2005
ActionActionv) Kollektivvertrag vom 4. August 2005
ActionActionv) KOLLEKTIVVERTRAG vom 17. August 1999
ActionActionw) Kollektivvertrag vom 24. Oktober 2005
ActionActionx) Kollektivvertrag vom 24. Oktober 2005
ActionActionx) KOLLEKTIVVERTRAG vom 17. August 1999
ActionActiony) KOLLEKTIVVERTRAG vom 17. August 1999
ActionActiony) Bereichsvertragvom 8. März 2006 
ActionActionz) Kollektivvertrag vom 21. Juni 2006
ActionActionb') Kollektivvertragvom 6. Oktober 2006 
ActionActionb') KOLLEKTIVVERTRAG vom 17. Mai 2007
ActionActionb') KOLLEKTIVVERTRAG vom 18. Dezember 1998
ActionActionAllgemeine Bestimmungen
ActionActionÜbergangsbestimmungen
ActionActionc') KOLLEKTIVVERTRAG vom 18. Dezember 1998
ActionActionArt. 1
ActionActionc') Kollektivvertrag vom 5. Juli 2007
ActionActiond') Kollektivvertrag vom 8. August 2007
ActionActiond') KOLLEKTIVVERTRAG vom 18. Dezember 1998
ActionActionArt. 1
ActionActione') KOLLEKTIVVERTRAG vom 23. Februar 2000
ActionActione') Kollektivvertrag vom 8. August 2007
ActionActionf') Kollektivvertrag vom 8. August 2007
ActionActiong') Kollektivvertrag vom 8. Oktober 2007
ActionActionh') Kollektivvertrag vom 23. November 2007
ActionActionArt. 1 (Anwendungsbereich und Dauer)
ActionActionBeziehungen zu den Gewerkschaften
ActionActionErrichtung der Einheitlichen Gewerkschaftsvertretungen in den Schulen und Festlegung der diesbezüglichen Wahlordnung
ActionActionWAHLORDNUNG FÜR DIE WAHL DER EGV
ActionActionh') KOLLEKTIVVERTRAG vom 23. August 2000
ActionActioni') KOLLEKTIVVERTRAG vom 23. August 2000
ActionActioni') Bereichsübergreifender Kollektivvertragvom 12. Februar 2008
ActionActionj') Kollektivvertrag vom 22. April 2008
ActionActionj') KOLLEKTIVVERTRAG vom 23. August 2000
ActionActionk') Kollektivvertrag vom 8. Oktober 2008
ActionActionl') Kollektivvertragvom 3. Februar 2009
ActionActionl') BEREICHSABKOMMEN vom 28. August 2000
ActionActionm') BEREICHSABKOMMEN vom 6. August 2001
ActionActionm') Kollektivvertrag vom 17. Februar 2009, Nr. 00
ActionActionn') KOLLEKTIVVERTRAG VOM 28 August 2001
ActionActiono') Bereichsabkommenvom 11. November 2009
ActionActionp') Bereichsabkommenvom 24. November 2009
ActionActionq') KOLLEKTIVVERTRAG vom 25. März 2002
ActionActionq') Kollektivvertragvom 24. November 2009
ActionActions') BEREICHSABKOMMEN vom 28. August 2000
ActionActiont') Bereichsabkommen vom 27. Juni 2013
ActionActiont') BEREICHSABKOMMEN vom 4. Juli 2002
ActionActionu') Kollektivvertrag vom 31. Oktober 2014
ActionActionv') Bereichsübergreifender Kollektivvertrag vom 26. Januar 2015, Nr. 0
ActionActionw') KOLLEKTIVVERTRAG vom 9. Dezember 2002
ActionActionb'') KOLLEKTIVVERTRAG vom 16. Mai 2003
ActionActiond'') BEREICHSABKOMMEN vom 5. November 2003
ActionActione'') BEREICHSABKOMMEN vom 28. August 2000
ActionActiong'') KOLLEKTIVVERTRAG vom 17. September 2003
ActionActionh'') BEREICHSABKOMMEN vom 5. November 2003
ActionActionBereich des leitenden sanitären Personals: Zeitraum 2001 - 2004
ActionActionBereich der Pflegedirektion: Zeitraum 2001 - 2004
ActionActionk'') BEREICHSABKOMMEN vom 28. August 2000
ActionActionl'') KOLLEKTIVVERTRAG vom 21. Dezember 2004
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2 (Unterbrechung des Wartestandes für Personal mit Kindern und der Freistellung aus Erziehungsgründen)
ActionActionArt. 3 (Abfertigung)
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionn'') KOLLEKTIVVERTRAG vom 7. April 2005
ActionActionw'') KOLLEKTIVVERTRAG vom 6. Oktober 2006
ActionActionF Plansoll und Stellenpläne
ActionActionG Dienstkleidung
ActionActionH Dienstaustritt und Ruhestandsbehandlung
ActionActionI Übernahme von Personal anderer Körperschaften
ActionActionJ Landesregierung
ActionActionK Landtag
ActionActionL Verwaltungsverfahren
ActionActionM Volksabstimmung und Wahl des Landtages
ActionActionXXIV Landschaftsschutz und Umweltschutz
ActionActionXXV Landwirtschaft
ActionActionA Geschlossene Höfe
ActionActionB Förderung der Landwirtschaft
ActionActiona) Landesgesetz vom 20. Februar 1970, Nr. 4
ActionActionb) Landesgesetz vom 29. August 1972, Nr. 24
ActionActionc) Landesgesetz vom 23. August 1973, Nr. 30
ActionActiond) Landesgesetz vom 29. November 1973, Nr. 83 —
ActionActione) Landesgesetz vom 11. Jänner 1974, Nr. 1
ActionActionf) Landesgesetz vom 11. November 1974, Nr. 20
ActionActiong) Landesgesetz vom 11. Jänner 1975, Nr. 2
ActionActionh) Landesgesetz vom 31. Dezember 1976, Nr. 58
ActionActioni) Landesgesetz vom 22. Mai 1980, Nr. 12
ActionActionj) Landesgesetz vom 7. Juli 1980, Nr. 24
ActionActionk) Landesgesetz vom 3. November 1981, Nr. 29
ActionActionl) Landesgesetz vom 16. April 1985, Nr. 8
ActionActionm) Dekret des Landeshauptmanns vom 16. April 1986, Nr. 7 —
ActionActionn) Landesgesetz vom 10. Dezember 1987, Nr. 31
ActionActiono) Landesgesetz vom 24. Februar 1993, Nr. 5
ActionActionp) Landesgesetz vom 19. November 1993, Nr. 23 —
ActionActionq) Landesgesetz vom 14. August 1996, n. 18
ActionActionr) Landesgesetz vom 14. Dezember 1998, Nr. 11
ActionActions) Landesgesetz vom 9. August 1999, Nr. 7
ActionActionl') DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 6. Februar 1997, Nr. 2
ActionActionC Bonifizierung und Flurbereinigung
ActionActionD Agentur Landesdomäne, Versuchszentrum Laimburg und Pflanzenschutz
ActionActionE Tierzucht
ActionActionF Nahrungsmittelhygiene
ActionActionXXVI Lehrlingswesen
ActionActionXXVII Messen und Märkte
ActionActionXXVIII Öffentliche Bauaufträge, Lieferungen und Dienstleistungen
ActionActionXXIX Öffentliche Veranstaltungen
ActionActionXXX Raum und Landschaft
ActionActionXXXI Rechnungswesen
ActionActionXXXII Sport und Freizeitgestaltung
ActionActionXXXIII Straßenwesen
ActionActionXXXIV Transportwesen
ActionActionXXXV Unterricht
ActionActionXXXVI Vermögen
ActionActionXXXVII Wirtschaft
ActionActionXXXVIII Wohnbauförderung
ActionActionXXXIX Gesetze mit verschiedenen Bestimmungen (Omnibus)
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2025
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ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 14. Jänner 2013, Nr. 2
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 11. März 2013, Nr. 38
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 20. März 2013, Nr. 48
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2013, n. 60
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 8 aprile 2013, n. 71
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. April 2013, Nr. 77
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. Mai 2013, Nr. 114
ActionAction Corte costituzionale - sentenza122
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 3. Juni 2013, Nr. 133
ActionAction Corte costituzionale - sentenza145
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 luglio 2013, n. 172
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 1. Juli 2013, Nr. 176
ActionAction Corte costituzionale - sentenza187
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
ActionAction Corte costituzionale - sentenza219
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 16. Juli 2013, Nr. 221
ActionAction Corte costituzionale - sentenza233
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, Nr. 255
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 dicenbre 2013, n. 301
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 309
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 311
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