(1) Per ogni figlio/a in stato di malattia spetta, fino al dodicesimo anno di vita dello/a stesso/a, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori per complessivi 60 giorni lavorativi. Di essi, cinque giorni possono essere fruiti in ore. Questi cinque giorni corrispondono a 38 ore amministrative; un'ora di insegnamento equivale ad 1,9 ore amministrative. Il genitore interessato al congedo straordinario presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia. 27)
(1/bis) Detto congedo straordinario può essere usufruito anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, con l’onere da parte del genitore interessato di presentare la relativa attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita o la prestazione o trasmessa da quest’ultima in forma digitale. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere un’apposita prescrizione medica della visita o della prestazione. 28)
(2) In caso di grave malattia del/la figlio/a e nel rispetto del contingente complessivo, i genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario.
(3) La malattia del/la bambino/a che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.
(4) Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
(5) Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei bambini adottati, in affidamento preadottivo o temporaneamente affidati.
L'art. 28, comma 1 dell'allegato 4 è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, del contratto collettivo 13 dicembre 2016.
L'art. 28, comma 1/bis dell'allegato 4 è stato inserito dall'art. 7, comma 2, del contratto collettivo 13 dicembre 2016.