(1) Sono integralmente protette le specie animali di cui all’allegato A.
(2) Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel territorio della provincia di Bolzano. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.
(3) Gli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di seguito denominata direttiva uccelli, sono sottoposti a tutela ai sensi della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.
(4) L’elenco delle specie animali integralmente protette può essere integrato dalla Giunta provinciale.
(5) È vietato:
- catturare o uccidere deliberatamente, in qualunque stadio di vita, animali delle specie integralmente protette o perturbare deliberatamente gli stessi, particolarmente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, tenerli in custodia vivi o morti, trasportare animali integralmente protetti o parti di essi, usarli per eventuali lavorazioni, commercializzarli, scambiarli o offrirli a scopi commerciali o in permuta;
- distruggere deliberatamente o rimuovere dall’ambiente naturale le uova oppure deteriorare o distruggere i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione e le aree di riposo di specie animali integralmente protette.
(6) Ai proprietari, agli affittuari e agli usufruttuari è consentito catturare o uccidere talpe sui propri fondi destinati a coltura agricola o a giardinaggio.
(7) Sono esclusi dai divieti di cui al comma 5 le specie di animali che provengono da allevamenti. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato di provenienza redatto dall’allevatore.
(8) Per quanto concerne la cattura o l’uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell’allegato V, lettera a), della direttiva habitat, e qualora siano fissate delle deroghe conformi all’articolo 11 di questa legge per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie di cui all’allegato IV, lettera a), della stessa direttiva, è comunque vietato l’utilizzo di mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni.
(9) È vietato l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato VI, lettera a), della direttiva habitat e qualsiasi forma di cattura o di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all’allegato VI, lettera b), della stessa direttiva.]3)