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d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

[Art. 4 (Specie animali integralmente protette)   delibera sentenza

(1)  Sono integralmente protette le specie animali di cui all’allegato A.

(2)  Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel territorio della provincia di Bolzano. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

(3)  Gli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di seguito denominata direttiva uccelli, sono sottoposti a tutela ai sensi della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.

(4)  L’elenco delle specie animali integralmente protette può essere integrato dalla Giunta provinciale.

(5)  È vietato:

  1. catturare o uccidere deliberatamente, in qualunque stadio di vita, animali delle specie integralmente protette o perturbare deliberatamente gli stessi, particolarmente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, tenerli in custodia vivi o morti, trasportare animali integralmente protetti o parti di essi, usarli per eventuali lavorazioni, commercializzarli, scambiarli o offrirli a scopi commerciali o in permuta;
  2. distruggere deliberatamente o rimuovere dall’ambiente naturale le uova oppure deteriorare o distruggere i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione e le aree di riposo di specie animali integralmente protette.

(6)  Ai proprietari, agli affittuari e agli usufruttuari è consentito catturare o uccidere talpe sui propri fondi destinati a coltura agricola o a giardinaggio.

(7)  Sono esclusi dai divieti di cui al comma 5 le specie di animali che provengono da allevamenti. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato di provenienza redatto dall’allevatore.

(8)  Per quanto concerne la cattura o l’uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell’allegato V, lettera a), della direttiva habitat, e qualora siano fissate delle deroghe conformi all’articolo 11 di questa legge per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie di cui all’allegato IV, lettera a), della stessa direttiva, è comunque vietato l’utilizzo di mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni.

(9)  È vietato l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato VI, lettera a), della direttiva habitat e qualsiasi forma di cattura o di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all’allegato VI, lettera b), della stessa direttiva.]3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
3)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.
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