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d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

Art. 11 (Deroghe e limitazioni)   delibera sentenza

[(1)  Per quanto riguarda le specie vegetali protette e le specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può concedere delle deroghe alle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 5, e dall’articolo 7, comma 4, per determinate zone e periodi limitati. In particolare, a condizione che non esistano altre valide soluzioni e che non venga pregiudicato il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di diffusione naturale, tali deroghe sono concesse:

  1. per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservarne gli habitat naturali;
  2. per prevenire gravi danni, in particolare alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque nonché ad altre forme di proprietà;
  3. nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;
  4. per finalità didattiche o di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
  5. per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura e la detenzione di un numero limitato e specificato delle specie di cui all’allegato IV della direttiva habitat.

(2)  Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio trasmette ogni due anni alle autorità nazionali competenti una relazione riguardante le deroghe concesse ai sensi del comma 1.]3)

(3)  La Giunta provinciale prescrive le misure idonee per il prelievo e lo sfruttamento delle specie animali e vegetali di cui all’allegato V della direttiva habitat, qualora ciò si rendesse necessario per la loro tutela.

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
3)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.
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