[(1) Per quanto riguarda le specie vegetali protette e le specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può concedere delle deroghe alle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 5, e dall’articolo 7, comma 4, per determinate zone e periodi limitati. In particolare, a condizione che non esistano altre valide soluzioni e che non venga pregiudicato il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di diffusione naturale, tali deroghe sono concesse:
(2) Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio trasmette ogni due anni alle autorità nazionali competenti una relazione riguardante le deroghe concesse ai sensi del comma 1.]3)
(3) La Giunta provinciale prescrive le misure idonee per il prelievo e lo sfruttamento delle specie animali e vegetali di cui all’allegato V della direttiva habitat, qualora ciò si rendesse necessario per la loro tutela.