(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad eseguire degli interventi, nei termini stabiliti da intese con le amministrazioni statali competenti, su immobili dello Stato nel limite del valore attribuito ai beni immobiliari da trasferirsi dal demanio statale a quello provinciale. La relativa spesa trova copertura negli stanziamenti autorizzati dalle UPB 21210 e 21215 del bilancio provinciale.