(1) Qualora a seguito dell’intesa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 168, i competenti uffici dello Stato si avvalgano di personale della Provincia o dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, questo viene collocato fuori ruolo e posto a disposizione delle strutture cui si riferisce l’intesa. Il trattamento economico in godimento al momento della sottoscrizione dell’intesa, nonché i relativi sviluppi contrattuali, sono anticipati dagli enti da cui il personale dipende e rimborsati nei limiti concordati dalle amministrazioni firmatarie dell’intesa, anche in applicazione del disposto di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche.