(1) È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro chiunque:
(2) Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro:
(3) Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro: 59)
(4) È delegata alla Camera di commercio, alla quale pervengono i relativi introiti, la competenza per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Per le restanti violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.
(5) Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.