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d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 42/bis (Condizioni per il riconoscimento dei corsi)   delibera sentenza

(1)  I corsi assolti ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 12 luglio 2018 sono riconosciuti come requisito professionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, a condizione che le conoscenze acquisite durante il corso siano integrate da un anno di praticantato a tempo pieno presso un’azienda del settore e che il richiedente al termine abbia superato un esame per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso e il praticantato. I contenuti da trasmettere durante l’anno di praticantato, la composizione della commissione d’esame, le modalità dell’esame nonché i suoi contenuti sono definiti mediante decreto del direttore della ripartizione provinciale competente, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione. 52)

(2) In prima applicazione del comma 1, al fine di consentire un’adeguata pianificazione dei percorsi abilitanti, non è tenuto a integrare le conoscenze acquisite con l'anno di praticantato chi ha concluso entro il 31 dicembre 2022 un corso ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018.  53) 

massimeDelibera 7 novembre 2023, n. 964 - Prove attitudinali rispettivamente esami d’idoneità per attività regolamentate
52)
L’art. 42/bis è stato inserito dall’art. 23, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
53)
L'art. 42/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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