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d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 41/bis (Definizione dell’attività e requisiti professionali)

(1)  Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

(2)  Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 250 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno; 46)
  2. attestato di qualifica in materia attinente all’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
  3. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all’attività;
  4. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
    1. un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
    2. due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
    3. tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;
  5. possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e delle relative disposizioni attuative.

(3)  Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di un’attività lavorativa qualificata continuativa presso imprese abilitate del settore.

(4)  Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

(5)  L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese. 47)

46)
La lettera a) dell'art. 41/bis, comma 2, è stata così modificata dall'art. 33, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
47)
Il Capo VI con gli artt. 41/bis, 41/ter e 41/quater è stato inserito dall'art. 62, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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