(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
(1/bis) Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale ulteriore requisito professionale, un’esperienza professionale di almeno 12 mesi come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia. 39)
(2) L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della domanda di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.