(1) L'iscrizione di un'attività artigianale nel Registro delle imprese nonché la sua variazione e cancellazione sono disciplinate dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e sono effettuate ai sensi del regolamento di esecuzione alla presente legge. 3)
(2) Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio con la denominazione di "impresa artigiana".
(3) Un'attività artigiana secondaria è iscritta solamente nel caso di un impresa la cui attività principale non è di natura artigiana, con l'iscrizione recante: "impresa con attività artigianale secondaria".
(4) L'iscrizione nel Registro delle imprese sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione in altri elenchi, albi o registri.