Vedi l'art. 18 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, modificata dall'art. 3 della L.P. 4 luglio 1990, n. 13.Art. 18 (Norme transitorie)
(1) Nel testo in lingua italiana delle leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, e 16 dicembre 1983, n. 51, la dizione "registro delle imprese artigiane" è sostituita da "albo delle imprese artigiane", quella di "esame di idoneità" è sostituita da "esame di specializzazione professionale".
(2) Le imprese artigiane esercenti un'attività paraartigiana iscritte nell'apposita appendice al registro delle imprese artigiane in virtù delle norme provinciali precedentemente vigenti sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni dell'albo delle imprese artigiane.
(3) Le persone iscritte alla data del 20 maggio 1987 all'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché gli iscritti dopo tale data con provvedimento previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono trascritti d'ufficio nelle rispettive sezioni del ruolo degli artigiani qualificati.
(4) Ai fini dell'uso della denominazione di "impresa di maestro artigiano" ai sensi del comma 7, articolo 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono parificate ai maestri artigiani quelle persone, che alla data del 20 maggio 1987 sono iscritte alla prima sezione dell'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché gli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.
(5) Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche per le domande di contributo presentate dopo il 20 maggio 1987.