(1) Per le attività artigianali il cui esercizio è subordinato al superamento di un esame e a una qualifica professionale di base, devono essere stabiliti profili professionali che dovranno definire i rispettivi ambiti di attività nonché le conoscenze e competenze professionali necessarie all'esercizio dell'attività a regola d'arte.
(2) L'assessore o l'assessora all'artigianato approva i profili professionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia. I profili professionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.