(1) Per l'esercizio delle attività artigiane per le quali, ai sensi della presente legge, sono previsti particolari presupposti, l'imprenditore artigiano deve possedere i requisiti professionali previsti al titolo II. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato anche se l'attività artigianale è svolta in forma secondaria ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della presente legge.