(1) L'obiettivo della formazione di tecnico/tecnica di economia aziendale nell'artigianato, di norma a integrazione di quella di maestro artigiano, consiste nel rafforzare il ruolo dell'imprenditore artigiano e di aumentarne la competitività. A tal fine sono necessarie competenze per una moderna gestione dell'azienda e del personale nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.
(2) Le condizioni di ammissione, la durata, il programma didattico e le procedure d'esame vengono approvati con decreto dell'assessore o dell'assessora competente in materia di formazione di maestro, sentite le proposte delle relative associazioni di categoria più rappresentative della provincia.
(3) Chi conclude la formazione e supera l'esame riceve una qualifica che autorizza a fregiarsi del titolo di "tecnico di economia aziendale nell'artigianato" ovvero "tecnica di economia aziendale nell'artigianato".
(4) La ripartizione provinciale competente per la formazione professionale può organizzare corsi di preparazione a questo esame o incaricare le organizzazioni professionali di organizzare l'intero corso o singoli moduli. Per quanto attiene al finanziamento di detta formazione, si applicano le disposizioni in materia di aggiornamento professionale.