(1) “Maestro artigiano/Maestra artigiana” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:
(2) Al fine di promuovere la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.
(3) L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1. 4)