(1) L'impresa artigiana può vendere i propri prodotti e i propri servizi nonché i beni accessori comunque collegati funzionalmente con i propri prodotti e servizi, anche se non di produzione propria, senza l'autorizzazione prevista dall'ordinamento del commercio, a condizione che l'attività artigiana rimanga l'attività principale.
(2) La vendita non può avvenire al di fuori dei luoghi di produzione dell'impresa oppure di locali siti nelle immediate vicinanze, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
(3) Esclusivamente le imprese artigiane iscritte nel Registro delle imprese possono definire artigianali i propri prodotti e servizi e venderli come tali.